I profili giuridici del trasferimento della sede sociale all’estero e della trasformazione internazionale costituiscono il tema di uno Studio del Notariato approvato dal CNN nella seduta del 12-13 gennaio 2016.
L’elaborato analizza, per quel che riguarda il trasferimento della società, sia gli aspetti strettamente legati allo spostamento della sede statutaria che l’assetto delle regole organizzative della società.
Generalmente, infatti, al momento della costituzione della società la localizzazione della sede statutaria ha la funzione di individuare l’ordinamento di riferimento e la legge regolatrice della società; così, nell’ipotesi del trasferimento, non è possibile prescindere dalla verifica della legislazione sia del Paese d’origine che del Paese di destinazione.
All’esame dei notai, pertanto, le norme di diritto internazionale privato che disciplinano il conflitto tra i diversi ordinamenti e, a seguire, le disposizioni di diritto sostanziale che attengono dell’operazione medesima.
Nel dettaglio, un capitolo dello studio è appositamente dedicato al criterio di collegamento di cui all’articolo 25 della Legge n. 218/1995, ai sensi del quale le società sono disciplinate dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione.
Detto criterio è derogabile ai sensi del comma 3 della norma che prevede l'applicazione della legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale della società.
Di seguito, sono esaminati i casi in cui i trasferimenti delle sedi avvengano all’interno dell’Unione Europea.
Viene precisato come, in dette ipotesi, il meccanismo delineato dall’articolo 25 citato è suscettibile di essere derogato per effetto dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia ed in virtù dell’applicazione del principio della libertà di stabilimento.
Lo studio n. 283-2015/I si focalizza, poi, sui profili applicativi del trasferimento della sede dall’estero all’Italia, posto che per quel che concerne la concreta procedura da seguire e gli adempimenti necessari, il nostro ordinamento non detta specifiche disposizioni.
Premesso che non sembra potersi prescindere dall’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, viene anche sottolineato come la dottrina abbia ritenuto applicabile, per analogia, il disposto dettato sullo stabilimento in Italia di sedi secondarie: l’atto di trasferimento, dunque, è da ritenersi soggetto alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali.
Viene precisato che, laddove la decisione di trasferimento della sede venga redatta all’estero, trattandosi di documento destinato all’iscrizione del registro delle imprese italiano, sia necessario che l’atto rivesta quantomeno la forma autentica e che lo stesso sia preventivamente depositato presso un notaio.
Il notaio che procede al deposito del verbale redatto all’estero di trasferimento della sede – che deve essere debitamente tradotto e munito, se occorre, di legalizzazione o apostille – dovrà qundi procedere con un controllo di legalità, provvedendo anche all’eventuale compimento di integrazioni che possano occorrere per adeguare la società alle regole dell’ordinamento italiano.
Per finire, vengono analizzati i profili applicativi del trasferimento della sede dall’Italia e le regole formali e sostanziali che, anche in questo caso, debbono presiedere la redazione dell’atto di trasferimento, il contenuto del controllo di legalità da parte del notaio e gli adempimenti pubblicitari.
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