Viene chiesto un chiarimento riguardante le disposizioni della Convenzione Italia-Svizzera, articolo 4, paragrafo 4, al fine di individuare la data di trasferimento di un contribuente per assoggettare a tassazione il reddito dello stesso nei due Paesi.
L’istante specifica che, negli ultimi sei mesi di un anno X:
Per il Tuir, sono fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Tali condizioni sono alternative.
Lo ricorda la risposta n. 255 del 17 marzo 2023 dell’Agenzia delle Entrate.
In ogni caso, la residenza fiscale è ritenuta, in via presuntiva, sussistente per coloro che siano anagraficamente emigrati in uno degli anzidetti Stati o territori senza dimostrare l'effettività della nuova residenza.
Considerando, invece, le disposizioni internazionali ed in particolare il Trattato internazionale per evitare le doppie imposizioni in vigore con la Svizzera, vanno citate le cosiddette ‘tie breaker rules’ per dirimere eventuali conflitti di residenza tra tali Stati contraenti.
Tale Trattato, all’articolo 4, paragrafo 4, contiene una disposizione che prevede esplicitamente, per la soluzione dei casi di doppia residenza, il frazionamento dell'anno d'imposta, in caso di trasferimento da uno Stato all'altro nel corso dell'anno:
Quindi va preso a riferimento il giorno dell’effettivo trasferimento materiale del domicilio.
Dunque, vanno dichiarati in Italia i redditi ovunque prodotti dalla persona fino al suddetto giorno, mentre da quello successivo, vanno dichiarati in Italia solo i redditi prodotti nel territorio italiano.
Se si è presa la residenza svizzera dalla data del trasferimento effettivo, i redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera dopo il trasferimento sono assoggettati a imposizione esclusiva in tale Stato.
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