Trasferimento di srl all’estero. Le imposte si pagano in Italia

Pubblicato il 21 novembre 2018

L’agenzia delle Entrate fornisce precisazioni sulle conseguenze del trasferimento di una srl all'estero (trasformazione transfrontaliera in continuità giuridica). 

L’istante è una una srl residente in Italia, con stabile organizzazione in Germania, che intende, nella seconda parte del 2018, trasferire la sede legale e la sede di direzione effettiva in Germania, mantenendo un ramo aziendale in Italia come stabile organizzazione. La società precisa che effettuerà una trasformazione transfrontaliera (Corte Ue, caso Vale 378/10) in continuità giuridica, ex articoli 16 del Codice civile e 25, comma 18, della legge 218/95.

In base a tali premesse la società istante chiede alle Entrate:

Il trasferimento di sede nel 2018 comporta la tassazione in Italia di tutti i redditi societari

Con risposta n. 73 del 20 novembre 2018, l’agenzia delle Entrate esprime le seguenti considerazioni.

Innanzitutto, posto che il trasferimento di sede in Germania avverrà nella seconda metà del 2018, la società istante risulterà residente in Italia per tutto l'anno 2018 e di conseguenza sarà assoggettata a tassazione in Italia su tutti i redditi societari (prodotti sia in Italia che in Germania) dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, indipendentemente dal trasferimento di sede. Infatti, la possibilità di "frazionare" il periodo di imposta, prevista dal paragrafo 3 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania, riguarda solo le persone fisiche. Naturalmente potrà fruire del credito per le imposte assolte in Germania in base alle disposizioni dell'articolo 165 del Tuir.

Con riguardo al codice fiscale ed alla partita IVA, viene confermato il mantenimento di tali dati e, pertanto, per l’anno di imposta 2018, la srl presenterà un unico modello di dichiarazione Iva (con numerazione progressiva delle fatture emesse e ricevute nel 2018), ed un unico Modello 770, Redditi SC e Irap. La dichiarazione dei redditi includerà i redditi del 2018 ovunque prodotti in base al criterio worldwide income.

Risposta positiva anche per il credito nozionale previsto nell'ambito delle operazioni straordinarie comunitarie: esso trova applicazione anche nel caso di trasferimento di sede di una società italiana all'estero.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Masaf: aiuti alle imprese di pesca per il fermo obbligatorio 2023

04/04/2025

Bonus nido 2025: ricevuta di pagamento in luogo della fattura, quando?

04/04/2025

Incentivi contributivi a tempo e in scadenza: 3 su 10 sono operativi

04/04/2025

ISEE 2025 e nuovo modello DSU, le istruzioni Inps

04/04/2025

Cessione di terreno da privato: soggettività IVA se l'attività è economica

04/04/2025

Corte UE: ok a praticantato forense presso avvocato stabilito in altro Paese UE

04/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy