Trasferimento di ramo d’azienda

Pubblicato il 30 agosto 2016

Per la Cassazione, sentenza n. 17366 del 26 agosto 2016, il principio di diritto che regola il trasferimento di ramo d’azienda è il seguente: “Costituisce elemento costitutivo della cessione di ramo d'azienda prevista dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, I' autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti. Incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c. che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall'art. 1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività”.

Quindi per gli Ermellini è da considerarsi invalido il contratto di cessione di ramo d'azienda che svolge i servizi di back office consumer, back office corporate e gestione credito con il personale addetto, compresi i beni mobili e gli arredi utilizzati negli uffici ed i PC comprensivi dei sistemi operativi degli apparati, con esclusione delle infrastrutture tecnologiche, hub e router.

Non è infatti decisivo che, nel caso di specie, fosse stato trasferito tutto il personale addetto ai servizi ceduti, in quanto, in difetto di cessione degli strumenti informatici prima utilizzati, è venuto meno il requisito della preesistenza del ramo ceduto.

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