Trasferimento del ramo d'azienda con potere di controllo al cedente
Pubblicato il 07 marzo 2014
Secondo la Corte di giustizia dell'Ue -
sentenza pronunciata il 6 marzo 2014 relativamente alla causa C-548/12 - la normativa italiana che, in
presenza di un
trasferimento di una parte di impresa, consente la successione del cessionario al cedente nei rapporti di lavoro nell’ipotesi in cui la
parte di impresa in questione non costituisca un’entità economica funzionalmente autonoma preesistente al suo trasferimento, deve ritenersi
aderente alle disposizioni comunitarie.
Nelle conclusioni rese in calce alla sentenza, i giudici europei hanno altresì evidenziato come l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) della
Direttiva n.2001/23 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di
imprese, di stabilimenti o di parti di esse, va interpretato nel senso che lo stesso non osta ad una normativa nazionale - nella specie quella italiana -
che consenta la
successione del cessionario al cedente
nei rapporti di lavoro nell’ipotesi in cui, dopo il trasferimento della parte di impresa
considerata, tale cedente eserciti un intenso
potere di supremazia nei confronti del cessionario.
Nel caso specificamente esaminato, è stato escluso che una situazione in cui l’impresa cedente si trovava ad esercitare, nei confronti del
cessionario, un intenso potere di supremazia, manifestatosi attraverso uno
stretto vincolo di committenza ed una commistione del rischio di impresa,
potesse costituire, di per sè, un ostacolo all’applicazione della Direttiva n 2001/23.