L’autenticazione delle firme apposte sugli atti di costituzione/trasferimento di diritti reali immobiliari, può essere riservata alla categoria dei notai.
In altre parole, la legislazione nazionale, la quale impone che l’autenticazione delle firme su atti inerenti la costituzione o il trasferimento di diritti reali su beni immobili sia riservata ai notai, non è in contrasto con il diritto dell’Unione Europea.
E’ questa la posizione espressa dell’Avvocato generale della Corte di Giustizia Ue, nelle conclusioni depositate il 9 marzo 2017, relative alla causa C 342 -15.
La questione era stata sottoposta ai giudici di Lussemburgo dalla Corte suprema austriaca, interpellata da una donna che si era vista rifiutare la trascrizione nei registri immobiliari, del proprio atto di acquisto di un immobile, in quanto la sottoscrizione era autenticata da un avvocato (l’ordinamento austriaco prevede in tal caso che la firma possa essere apposta solo da un notaio o da un giudice).
Orbene, l’Avvocato generale legittima la restrizione della facoltà di autenticazione nella suddetta tipologia di atti (ben potendo essa essere riservata ai notai), in virtù del principio di buon funzionamento dei registri immobiliari, collegato alla necessità di assicurare legalità e sicurezza degli atti giuridici ivi trascritti.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".