La comunicazione dei dati analitici dei trasferimenti da e verso l’estero di importo pari o superiore a 15.000 euro va effettuata annualmente.
È trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta relativa al medesimo anno di riferimento della comunicazione stessa.
Se l’intermediario ha presentato la comunicazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine ordinario (nel caso esaminato 31 ottobre 2018), la sanzione applicabile (ex articolo 5 del Dl 167 del 1990: dal 10 al 25 % dell’importo delle operazioni segnalate) è ridotta alla metà.
La comunicazione può essere regolarizzata applicando le percentuali di riduzione ex articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, a seconda del momento in cui viene effettuato il ravvedimento.
Se la sanzione è pagata entro un anno dal termine previsto per l’effettuazione dell’adempimento comunicativo, la riduzione della sanzione è pari ad un ottavo del minimo (pertanto, un ottavo del 5% dell’importo dell’operazione non segnalata).
Così, l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 299 del 23 luglio 2019.
L’Agenzia ricorda che, ex articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, gli intermediari finanziari che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento sono tenuti a trasmettere all'Agenzia i dati relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro.
Ciò, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate.
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 58231 del 24 aprile 2014 stabilisce che la comunicazione è effettuata annualmente ed è trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta relativa al medesimo anno di riferimento della comunicazione stessa.
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