Sul sito del dipartimento delle Finanze è posto in consultazione lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2018/822/UE, del consiglio, del 25 maggio 2018, relativa ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione (dac6), ai fini dello scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
L'obbligo scatterà dal 1° luglio 2020 e dovranno essere comunicati all’agenzia delle Entrate gli schemi di pianificazione fiscale cross-border (meccanismi transfrontalieri) ai fini di elusione o evasione fiscale.
Il meccanismo transfrontaliero è soggetto all’obbligo di comunicazione se sussiste almeno uno degli elementi distintivi, che verranno individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto del Mef stabilirà le regole tecniche e i criteri in base ai quali verificare quando i meccanismi sono diretti ad ottenere un vantaggio fiscale.
Nella GUUE L 139 del 5 giugno 2018 è stata pubblicata la direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.
Sussiste l'obbligo per gli intermediari di informare le autorità fiscali sui meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili per attuare ipotesi di pianificazione fiscale aggressiva.
Per il recepimento della disciplina è stato predisposto uno schema di Dlgs, recante la normativa nazionale entro la quale verrà svolta la raccolta di informazioni da parte dei soggetti interessati e la successiva trasmissione all'Amministrazione finanziaria.
La consultazione è iniziata il 30 luglio 2018. Il termine per l'invio dei contributi è fissato al 28 settembre 2018.
Si definisce il meccanismo transfrontaliero: schema, accordo o progetto stipulato tra soggetti non tutti fiscalmente residenti in Italia in grado di alterare la corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o sull'identificazione del titolare effettivo e di determinare un indebito vantaggio fiscale.
I destinatari dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono gli intermediari e il contribuente coinvolti nell'operazione: sono tenuti a comunicare le informazioni solo nella misura in cui ne sono a conoscenza, ne sono in possesso o ne hanno il controllo.
Gli intermediari devono comunicare le informazioni all'Agenzia entro 30 giorni a decorrere:
Il contribuente deve trasmettere le informazioni entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il meccanismo transfrontaliero è stato messo a sua disposizione per l'attuazione (o ne è stata avviata l'attuazione).
Le modalità per la comunicazione delle informazioni saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia.
Si parte dal 1° luglio 2020, ma gli intermediari e i contribuenti entro il 31 agosto 2020 dovranno trasmettere all'Agenzia le informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri di cui è stata avviata l'attuazione tra il 25 giugno 2018 e il 1° luglio 2020.
Gli intermediari e i contribuenti devono conservare i documenti e i dati utilizzati per l'attuazione del meccanismo transfrontaliero:
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