Ratificato nella legge n. 83 del 13 giugno 2023 l’accordo tra Italia e Svizzera sui lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 23 dicembre 2020 e che va a modificare il precedente del 1974 in materia.
La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2023; l’Accordo entra in vigore dal 2024.
La legge n. 83/2023 del 13 giugno ratifica:
Il provvedimento individua meglio i lavoratori frontalieri e dispone la disciplina riguardante la tassazione dei redditi percepiti.
L’Accordo sui frontalieri stretto tra Italia e Svizzera, come detto, entra in vigore dal 1° gennaio 2024.
Fino a tale data, per il 2023, il regime impositivo dei transfrontalieri è così normato:
Come previsto dall’Accordo recepito, è lavoratore transfrontaliere chi:
Le aree di frontiera sono:
Come dispone l’articolo 3 dell’Accordo fra Italia e Svizzera, la remunerazione in genere ricevuta dai transfrontalieri a seguito di attività di lavoro dipendente diviene imponibile nello stato in cui l’attività viene svolta con un limite dell’80% all’imposta che risulterebbe ordinariamente dovuta in detto Stato. Si applica il regime della ritenta alla fonte.
Lo Stato di residenza del lavoratore elimina la doppia imposizione sulle remunerazioni in genere ricevute dai frontalieri.
La Svizzera ha deciso per il “metodo dell’esenzione“, con riserva della progressività. L’Italia, invece, adotta il metodo del credito per imposte estere.
Per quanto riguarda i frontalieri italiani, l’articolo 4 della legge n. 83/2023 stabilisce che dal 2024 la franchigia viene elevata da 7.500 a 10.000 euro.
Una disposizione è dedicata alla NASpI – ex indennità di disoccupazione – per la quale si prevede che i primi tre mesi saranno calcolati in misura pari all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera.
Quindi, per tale periodo di tempo sarà percepita la NASpI fissata dalla Confederazione svizzera. Ciò, si precisa, non trova applicazione se l’indennità della legislazione italiana risulta di importo superiore.
Ai sensi dell’art. 9 dell’Accordo del 23 dicembre 2020, restano imponibili solamente in Svizzera i redditi dei frontalieri italiani che svolgono, alla data di entrata in vigore dell’Accordo o tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore dell’Accordo, attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera svizzera.
Ciò per evitare la retroattività della disposizione; infatti la Svizzera è tenuta a versare fino alla fine del 2033 una compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40 per cento dell’imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera.
Ogni cinque anni Italia e Svizzera procederanno ad un riesame dell’Accordo per valutare la necessità di apportare eventuali modifiche allo stesso.
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