Transazione funzionale al concordato, credito del professionista con privilegio

Pubblicato il 17 settembre 2014 Sono da considerare “prededucibili”, ai sensi dell'articolo 111 della Legge fallimentare, anche i crediti maturati prima dell'apertura delle procedure concorsuali se comunque sorti in occasione o in funzione delle dette procedure.

Tra questi, va ricompreso anche il credito vantato da un professionista per l'assistenza prestata nella predispostone e presentazione della domanda di transazione fiscale, funzionale all'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

E' quanto puntualizzato dai giudici di Cassazione con ordinanza n. 18922 del 9 settembre 2014 e nel cui testo è stato, altresì, evidenziato che non sussisterebbe alcun motivo per diversificare il trattamento del professionista che sia stato d'ausilio all'imprenditore nelle attività prodromiche e necessarie all'ammissione al concordato preventivo, rispetto al professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per l'istanza di fallimento.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Esonero assunzione disabili: nuova autocertificazione entro il 1° novembre

30/10/2024

Settimana corta: testo base all'esame dell'Aula alla Camera. Cosa prevede

25/10/2024

Accredito figurativo per cariche elettive e sindacali: procedure e requisiti

25/10/2024

Bonus librerie 2024: ultimi giorni per invio istanze

25/10/2024

Data Breach: azienda multata dal Garante Privacy per sicurezza inadeguata

25/10/2024

Legge di bilancio 2025: novità su Pos, mutui prima casa e fringe benefits per neo assunti

25/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy