Transazione funzionale al concordato, credito del professionista con privilegio
Pubblicato il 17 settembre 2014
Sono da considerare “
prededucibili”, ai sensi dell'articolo 111 della Legge fallimentare, anche i crediti maturati
prima dell'apertura delle procedure concorsuali se comunque sorti
in occasione o in funzione delle dette procedure.
Tra questi, va ricompreso anche il
credito vantato da un professionista per l'
assistenza prestata nella predispostone e presentazione della domanda di
transazione fiscale, funzionale all'ammissione alla procedura di concordato preventivo.
E' quanto puntualizzato dai giudici di Cassazione con
ordinanza n. 18922 del 9 settembre 2014 e nel cui testo è stato, altresì, evidenziato che non sussisterebbe alcun motivo per diversificare il trattamento del professionista che sia stato d'ausilio all'imprenditore nelle attività prodromiche e necessarie all'ammissione al concordato preventivo, rispetto al professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per l'istanza di fallimento.