Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno risolto il regolamento preventivo di giurisdizione promosso dall’Agenzia delle Entrate in relazione ad una controversia avente ad oggetto una proposta di trattamento di crediti tributari (transazione fiscale) avanzata nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Le mancate adesioni alla proposta, da parte del Fisco, erano state impugnate dalle società interessate davanti alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente, sull’assunto che, essendo pacifica la natura oggettivamente tributaria della controversia, l’atto impugnato doveva analogicamente ricondursi alla fattispecie normativa astratta di cui all’art. 19, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 546/1992, ossia di diniego di agevolazione ovvero rigetto di domanda di definizione agevolata di un rapporto tributario.
L’Amministrazione finanziaria, per contro, riteneva che la giurisdizione non spettasse al giudice tributario speciale bensì all’autorità giudiziaria ordinaria e, in particolare, al tribunale fallimentare; da qui il ricorso davanti alla Suprema corte.
Con ordinanza n. 8504 del 25 marzo 2021, le SS.UU. hanno risolto la questione oggetto del giudizio dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, nella declinazione del giudice competente in ordine alle procedure concorsuali.
Questo dopo aver effettuato una compiuta disamina del quadro normativo direttamente e indirettamente rilevante ai fini della decisione, per quel che concerne, in particolare, la fattispecie del trattamento concorsuale dei debiti tributari, denominata, secondo una terminologia consolidata nella prassi e nella giurisprudenza, transazione fiscale.
In proposito, il massimo Collegio di legittimità ha ritenuto di dover disattendere l’orientamento favorevole all’affermazione della competenza giurisdizionale delle Commissioni tributarie in ordine al mancato assenso agenziale alle proposte di transazione fiscale.
Per la Corte, in particolare, non potrebbe ritenersi sufficiente, per affermare la giurisdizione tributaria speciale, la mera natura giuridica delle obbligazioni oggetto della transazione fiscale, essendo piuttosto necessario valorizzare la prevalente e assorbente finalità concorsuale dell’accordo transattivo e, quindi, del suo mancato raggiungimento a causa del dissenso opposto dall’Ente impositore.
E la sussumibilità di tale rifiuto in una delle fattispecie indicate nell’art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992 (limite interno della giurisdizione tributaria speciale) non risulterebbe rilevante ai fini della questione di giurisdizione esaminata.
Per finire, i giudici di Piazza Cavour hanno anche precisato come ai fini della risoluzione del conflitto di giurisdizione in oggetto, non potesse essere valorizzata, come precedente, la pronuncia a SU n. 25632/2016, che aveva riguardato altra forma di transazione fiscale, ossia la cosiddetta transazione sui ruoli.
La transazione sui ruoli e la transazione fiscale – viene spiegato nella decisione – presentano aspetti di significativa diversità, riguardando, la prima, la sola esecuzione esattoriale e, la seconda, le procedure concorsuali e paraconcorsuali: esse rispondono ad esigenze che non sono omogenee tra loro, essendo evidente la natura esclusivamente tributaria della prima ed essenzialmente concorsuale della seconda.
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