Retribuzione: pagamento con mezzi tracciabili. Cosa sapere

Pubblicato il 04 gennaio 2024

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro del settore privato sono tenuti a corrispondere la retribuzione attraverso una banca o un ufficio postale e mediante uno strumento di pagamento tracciabile.

Lo stesso obbligo incombe in capo ai committenti.

La retribuzione (o il compenso) va versata con bonifico, in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente, con assegno consegnato direttamente al lavoratore o con altri strumenti di pagamento elettronico, tra cui il versamento effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore.

L'obbligo di tracciabilità si applica in presenza di un rapporto di lavoro subordinato nonchè in caso di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di contratto di lavoro instaurato in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Possono invece essere pagate in contanti le retribuzioni per i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni, per i rapporti di lavoro domestico nonchè i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

Il ricorso a mezzi di pagamento tracciabili è obbligatorio esclusivamente per gli elementi della retribuzione. Non lo è invece per la corresponsione di somme erogate a diverso titolo.

Nel corso degli anni l'Ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto, in più occasioni, sull'obbligo in questione fornendo importanti chiarimenti, anche sulle sanzioni.

Nell'approfondimento che segue si traccia il quadro generale della disciplina da applicare alla luce dei successivi interventi di prassi.

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