Tortura e istigazione alla tortura, due nuovi reati

Pubblicato il 06 luglio 2017

Nella seduta del 5 luglio 2017, la Camera ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge introduttivo, nel nostro ordinamento, del reato di tortura.

Quest’ultimo viene inserito nel titolo XII, rubricato “Delitti contro la persona”, sez. III, del Codice penale, unitamente alla fattispecie di istigazione alla tortura.

Reato di tortura

Il nuovo articolo 613-bis del Codice penale sanziona, con la reclusione da 4 a 10 anni, la condotta di chi, con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà, cagioni acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, qualora il fatto sia commesso con più condotte ovvero comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Istigazione alla tortura

Introdotto, anche l'articolo 613-ter che punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che istighi a commettere la tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso. In questo caso, la sanzione è la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il testo della proposta di legge era stato già approvato, a maggio, dall’altro ramo del Parlamento.

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