Il regime forfetario di determinazione del reddito, c.d. tonnage tax, applicabile alle società che operano nel settore marittimo è compatibile con il credito d’imposta per le ritenute erariali sui redditi del personale di bordo.
L'agevolazione citata - prevista dall'articolo 4 della Legge n. 30 del 27 febbraio 1998 - attribuisce un credito d’imposta a favore del sostituto d'imposta in relazione alla ritenuta operata sui redditi da lavoro dipendente o autonomo del personale di bordo, imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale.
Si ricorda che la tonnage tax, invece, è un regime forfetario di determinazione del reddito imponibile agganciato a tonnellaggio e anzianità delle navi.
Con la risoluzione n. 104 del 17 novembre 2016, l'Agenzia interviene a chiarire un'incertezza generata dalla circolare n. 72 del 21 dicembre 2007 che indica: “l’agevolazione di cui all’articolo 4 del citato decreto legge n. 457 del 1997, ricorrendone le condizioni, è ancora fruibile: - dai soggetti che non hanno optato per la tonnage tax [...]”.
Una lettura sistematica delle discipline di riferimento fa ritenere all'Agenzia che l'incompatibilità tra il regime di tonnage tax e l'agevolazione sussista unicamente in relazione alla determinazione del reddito (esenzione dell' 80% dalla base imponibile ex art. 4, comma 2 della legge n. 30/1998) e non alla spettanza del credito di imposta previsto per i marittimi (articolo 4, comma 1, legge n. 30/1998):
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