Tirocinio forense ridotto, rinvio cassazionisti e nuovo esame di Stato. Milleproroghe in GU

Pubblicato il 01 marzo 2022

E' approdata ieri, in Gazzetta Ufficiale, la Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge Milleproroghe.

Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, unitamente al testo coordinato del Dl n. 228/2021, oggetto di conversione.

Milleproroghe in Gazzetta, novità professione forense

Tra le modifiche introdotte in sede di conversione per quanto concerne la proroga di termini in materia di giustizia di cui all'art. 8 del Dl, si segnalano:

Praticanti: tirocinio più breve per diventare avvocati

Il primo intervento, come detto, comporta una riduzione, da 18 a 16 mesi, della durata del praticantato per l’accesso alla professione di avvocato.

E' il nuovo comma 4-bis dell'art. 8 a disporlo, in favore di coloro che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ultima sessione dell’anno accademico 2019/2020, ovvero, a seguito della proroga disposta dall'articolo 6, comma 7-bis, del Dl n. 183/2020, entro il 15 giugno 2021.

Cassazionisti: nuovo slittamento della disciplina transitoria

A seguire, il nuovo comma 4-te interviene prorogando di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della riforma forense del 2012.

L’iscrizione all’albo speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, alla Corte costituzionale e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, viene consentita, così, agli avvocati che maturino i requisiti previsti prima della riforma, entro 10 anni (in luogo degli attuali 9 anni) dall’entrata in vigore della riforma stessa, e dunque entro il 2 febbraio 2023.

Professione forense: nuovo esame di Stato differito ancora di un anno

In tema di esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, il comma 4-quater dell'art. 8 differisce, ancora di un anno, l'entrata in vigore delle nuove modalità di svolgimento delle prove.

La nuova disciplina entrerà in vigore, quindi, a partire dalla sessione d'esame 2023 anziché dalla sessione 2022.

In attesa dell’entrata in vigore della riforma, continueranno ad applicarsi le disposizioni previgenti sull’esame di accesso alla professione forense.

Processo tributario: udienze cartolari e da remoto fino al 30 aprile 2022

Tra le altre misure, si rammenta che sono state ulteriormente prorogate le disposizioni speciali in materia di processo tributario adottate durante l'emergenza Covid su udienza a distanza e trattazione con scambio di note scritte, disposizioni che troveranno applicazione fino al 30 aprile 2022.

Fino a tale data, quindi, è ammessa la trattazione in pubblica udienza della controversia tributaria con collegamento da remoto ovvero con scambio di note scritte, secondo le modalità già previste dall’art. 27 del Dl n. 137/2020.

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