Con la nota del 14 febbraio 2023, n. 320, non ancora pubblicata sul sito Istituzionale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), a seguito di una richiesta di parere pervenuta, fornisce chiarimenti in merito allo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, rivolti agli stranieri extra UE in possesso di un permesso di soggiorno per studio.
In particolare, si chiede se il soggetto con un permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione possa svolgere anche attività lavorative nell’ambito di un tirocinio formativo curriculare o extracurriculare, finalizzato all’inserimento lavorativo.
Dop aver acquisito il parere della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INL fornisce delucidazioni in merito all’attivazione dei tirocini formativi e si sofferma sulla distinzione tra ipotesi di tirocinio con un cittadino extra comunitario regolarmente soggiornante in Italia e da quello che si trova all’estero.
In virtù del generale principio di parità di trattamento, l’INL comunica che la normativa nazionale e regionale in ambito di tirocini formativi e di orientamento trova applicazione anche nei confronti dei cittadini non appartenenti all’UE con permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio.
Pertanto, i percorsi di tirocinio finalizzati all’inserimento lavorativo potranno essere attivati anche per i cittadini extra UE, in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio.
Per i cittadini non appartenenti all’Unione europea e residenti all’estero sarà necessario ottenere il visto d’ingresso per motivi di studio o di formazione, come previsto dall’art. 40, del decreto del Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dall’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.
Bisognerà prestare particolare attenzione alle seguenti ipotesi:
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