Ai tirocinanti degli studi di commercialisti è possibile applicare l’apprendistato di alta formazione e ricerca. La precisazione arriva dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con pronto ordini n. 375 del 15 maggio 2017.
Il Dlgs 81/2015, contenente la disciplina del contratto di apprendistato, all’art. 45 stabilisce che l’apprendistato di alta formazione e ricerca può essere utilizzato, oltre che per il perseguimento di titoli di studi universitari e di alta formazione, anche per attività di ricerca nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.
Tale tipologia di apprendistato trova applicazione per i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Il pronto ordini n. 375 riferisce anche che l’apprendistato in questione:
Inoltre è compito del datore di lavoro predisporre il piano formativo individuale dove vengono indicati i contenuti e la durata della formazione, tenendo conto di quanto presente negli ordinamenti professionali e nel contratto collettivo.
L’apprendistato di cui all’art. 45 del Dlgs 81/2015 può applicarsi anche in assenza dell’intervento delle Regioni.
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