Il ticket di licenziamento, introdotto dall’art. 2, co. da 31 a 35 della L. n. 92/2012 (Riforma Fornero), è dovuto nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La ratio legis é che i datori di lavoro siano tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa. Ciò ha creato nel corso degli anni numerosi dubbi circa i casi in cui i datori di lavoro devono versare il predetto contributo o meno.
Per dissipare ogni dubbio, con la circolare n. 40 del 19 marzo 2020, l’INPS ha fornito un quadro riepilogativo delle tipologie di cessazione del rapporto di lavoro per cui si configura l’obbligo di versamento del ticket di licenziamento.
Il ticket di licenziamento è dovuto nei casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di licenziamento:
Il contributo è altresì dovuto in caso di:
Il datore di lavoro è parimenti soggetto al contributo in questione nel caso di interruzione del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore al trasferimento presso altra sede della stessa azienda, la quale dista oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o sia mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
Inoltre, chiarisce l’INPS, è obbligatorio versare il contributo anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro in conseguenza del cd. “contratto di espansione”, recentemente introdotto dall’art. 26-quater, co. 1, del D.L. n- 34/2019, convertito con modificazioni in L. n. 58/2019.
In generale il lavoratore che cessi il rapporto di lavoro e maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata non può accedere alla NASpI. In tal caso, pertanto, se il diritto alla pensione decorre dal giorno successivo all’interruzione del rapporto di lavoro, l'obbligo di pagamento del ticket di licenziamento per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato non sussiste, in quanto non sorge il teorico diritto alla NASpI.
Tuttavia, qualora l’accesso al pensionamento comporti il perfezionamento del diritto a pensione in un momento antecedente a tale esercizio, ma consenta di ottenere la pensione solo con decorrenza successiva (come con il sistema delle cd. “finestre mobili”), il datore di lavoro è comunque tenuto al versamento del contributo. È il caso, ad esempio, della pensione “quota 100” e dell’opzione donna, che prevedono una finestra prima della decorrenza della pensione.
Ai lavoratori che fruiscono dell’assegno ordinario di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, è riconosciuto il diritto di optare tra la prestazione di disoccupazione e l’assegno ordinario di invalidità.
Conseguentemente, nell’ipotesi sopra menzionata sorge il teorico diritto alla prestazione di disoccupazione, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa, e, pertanto, l’interruzione del rapporto di lavoro comporta l’obbligo contributivo del ticket di licenziamento.
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