Ticket di licenziamento, dovuto in tutti i casi di possibile accesso alla NASpI

Pubblicato il 02 settembre 2021

In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, già dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di NASpI, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale sino ad un massimo di trentasei mesi.

Come noto, per l’anno 2021, gli importi minimali e massimali normalmente oggetto di rivalutazione monetaria sono rimasti invariati rispetto a quelli stabiliti per l’anno 2020, e già pubblicati dall’Istituto previdenziale con la Circolare 10 febbraio 2020, n. 20.

Per l’anno 2021, gli importi utili al calcolo del contributo di licenziamento sono desumibili dalla Circolare INPS 21 gennaio 2021, n. 7.

Contributo di licenziamento, i casi di esclusione

In claris non fit interpretatio. Il comma 31, art. 2, Legge 28 giugno 2012, n. 92, non obbliga i datori di lavoro al versamento del contributo NASpI nei soli casi in cui si proceda ad un licenziamento, bensì a tutte le ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto al trattamento di disoccupazione e dunque, indipendente da requisiti contributivi o da effettiva percezione da parte dell’ex lavoratore del sussidio di disoccupazione.

Pertanto, oltre alle ipotesi di recesso per mera volontà datoriale, il ticket di licenziamento trova applicazione anche nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa ovvero di dimissioni della lavoratrice madre entro il primo anno di età di vita del bambino ovvero di risoluzione consensuale ex art. 7, Legge 15 luglio 1966, n. 604.

Nello specifico, il contributo è dovuto dal datore di lavoro ogniqualvolta intervenga una cessazione da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di:

 

Tipologia di recesso

Ticket di licenziamento

Licenziamento durante il periodo di prova

Si

Recesso al termine del periodo formativo (apprendisti)

Si

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Si

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo

Si

Licenziamento per giusta causa

Si

Licenziamento per superamento del periodo di comporto

Si

Licenziamento dei lavoratori domestici

No

Licenziamento in imprese edili per "chiusura cantiere" o "fine cantiere"

No

Licenziamento per cambio appalto, in attuazione di clausole sociali

No

Licenziamento di lavoratori della PA

No

Risoluzione consensuale

No

Risoluzione consensuale in sede protetta

No

Risoluzione consensuale a seguito di conciliazione obbligatoria in sede protetta, per aziende con più di quindici lavoratori (vecchi assunti)

Si

Risoluzione consensuale in sede protetta per trasferimento della sede del lavoratore ad oltre 50 km ovvero non raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici

Si

Risoluzione consensuale a seguito di adesione all’accordo sindacale di incentivo all’esodo stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in deroga al divieto di licenziamento a seguito dell’emergenza da Covid-19

Si

Risoluzione del rapporto di lavoro per accesso al contratto di espansione con scivolo pensionistico

Si

Dimissioni volontarie

No

Dimissioni per giusta causa

Si

Dimissioni nel periodo protetto di maternità

Si

Decesso del lavoratore

No

 

Nella predetta declaratoria di ipotesi di obbligo o deroga al versamento del contributo in trattazione, si rammenta che rientrano nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa – con conseguente accesso al trattamento di disoccupazione – le seguenti fattispecie:

Le sopradette ipotesi, da non intendersi tassative, giacché ripetutamente ammesse dalla giurisprudenza, dovranno essere dimostrate in sede di richiesta di concessione della domanda, dovendo, il lavoratore, dichiarare all’Istituto previdenziale la sua volontà di difendersi in giudizio ovvero di allegare diffide, esposti, denunce o citazioni contro il datore di lavoro, nonché ogni ulteriore documentazione a supporto del comportamento illecito dello stesso.

Qualora, a seguito di giudizio, venga dichiarata l’insussistenza della giusta causa, il lavoratore dovrà restituire le somme versate dall’Istituto previdenziale a titolo di indennità di disoccupazione.

Sono, dunque, escluse dall’obbligo di versamento del contributo di licenziamento le seguenti cause di interruzione del rapporto di lavoro:

La misura del contributo

Ai sensi dell’art. 2, comma 31, della Legge Fornero, il contributo di licenziamento è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tale importo è scollegato dall’impegno lavorativo assunto (full-time o part-time) dal dipendente e deve essere versato, in unica soluzione, entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.

Ai fini del computo dell’anzianità di servizio utile a parametrare l’ammontare del ticket si dovrà tener conto, oltreché del periodo intercorrente dalla data di assunzione a quella di licenziamento, dei seguenti periodi:

Il computo del primo o dell’ultimo mese, del rapporto di lavoro, verrà considerato come mese intero qualora la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni.

Sono, chiaramente, da escludere i periodi di congedo di cui all’art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001 o i periodi di aspettativa non retribuita.

Ciò assunto, per l’anno 2021, atteso che la retribuzione di riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari ad euro 1.335,40, il ticket di licenziamento sarà pari ad euro 547,51 per singola annualità (45,63 euro al mese) sino ad un massimo di euro 1642,53 euro (36 mesi).

Appare, altresì, opportuno rammentare che ai sensi dell’art. 2, comma 35, L. n. 92/2012, dal 1° gennaio 2017 il contributo di licenziamento è triplicato nelle ipotesi di licenziamenti collettivi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale ai sensi dell’art. 4, comma 9, legge 23 luglio 1991, n. 223, non sia oggetto di accordo sindacale.

Altresì, dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo da parte di datori di lavoro soggetti al finanziamento della CIGS, l’aliquota del 41% è raddoppiata, facendo salve le procedure di licenziamento avviate ai sensi del richiamato art. 4, Legge 23 luglio 1991, n. 223.

Anzianità (mesi) Licenziamento individuale Lic. collettivo az. no CIGS  Lic. collettivo az. sogg. CIGS
Con accordo Senza accordo Con accordo Senza accordo
1  €               45,63  €               45,63  €             136,88  €               91,25  €             273,76
2  €               91,25  €               91,25  €             273,76  €             182,50  €             547,51
3  €             136,88  €             136,88  €             410,64  €             273,76  €             821,27
4  €             182,50  €             182,50  €             547,51  €             365,01  €         1.095,03
5  €             228,13  €             228,13  €             684,39  €             456,26  €         1.368,79
6  €             273,76  €             273,76  €             821,27  €             547,51  €         1.642,54
7  €             319,38  €             319,38  €             958,15  €             638,77  €         1.916,30
8  €             365,01  €             365,01  €         1.095,03  €             730,02  €         2.190,06
9  €             410,64  €             410,64  €         1.231,91  €             821,27  €         2.463,81
10  €             456,26  €             456,26  €         1.368,79  €             912,52  €         2.737,57
11  €             501,89  €             501,89  €         1.505,66  €         1.003,78  €         3.011,33
12  €             547,51  €             547,51  €         1.642,54  €         1.095,03  €         3.285,08
13  €             593,14  €             593,14  €         1.779,42  €         1.186,28  €         3.558,84
14  €             638,77  €             638,77  €         1.916,30  €         1.277,53  €         3.832,60
15  €             684,39  €             684,39  €         2.053,18  €         1.368,79  €         4.106,36
16  €             730,02  €             730,02  €         2.190,06  €         1.460,04  €         4.380,11
17  €             775,64  €             775,64  €         2.326,93  €         1.551,29  €         4.653,87
18  €             821,27  €             821,27  €         2.463,81  €         1.642,54  €         4.927,63
19  €             866,90  €             866,90  €         2.600,69  €         1.733,79  €         5.201,38
20  €             912,52  €             912,52  €         2.737,57  €         1.825,05  €         5.475,14
21  €             958,15  €             958,15  €         2.874,45  €         1.916,30  €         5.748,90
22  €         1.003,78  €         1.003,78  €         3.011,33  €         2.007,55  €         6.022,65
23  €         1.049,40  €         1.049,40  €         3.148,21  €         2.098,80  €         6.296,41
24  €         1.095,03  €         1.095,03  €         3.285,08  €         2.190,06  €         6.570,17
25  €         1.140,65  €         1.140,65  €         3.421,96  €         2.281,31  €         6.843,93
26  €         1.186,28  €         1.186,28  €         3.558,84  €         2.372,56  €         7.117,68
27  €         1.231,91  €         1.231,91  €         3.695,72  €         2.463,81  €         7.391,44
28  €         1.277,53  €         1.277,53  €         3.832,60  €         2.555,07  €         7.665,20
29  €         1.323,16  €         1.323,16  €         3.969,48  €         2.646,32  €         7.938,95
30  €         1.368,79  €         1.368,79  €         4.106,36  €         2.737,57  €         8.212,71
31  €         1.414,41  €         1.414,41  €         4.243,23  €         2.828,82  €         8.486,47
32  €         1.460,04  €         1.460,04  €         4.380,11  €         2.920,07  €         8.760,22
33  €         1.505,66  €         1.505,66  €         4.516,99  €         3.011,33  €         9.033,98
34  €         1.551,29  €         1.551,29  €         4.653,87  €         3.102,58  €         9.307,74
35  €         1.596,92  €         1.596,92  €         4.790,75  €         3.193,83  €         9.581,50
36  €         1.642,54  €         1.642,54  €         4.927,63  €         3.285,08  €         9.855,25

Nel caso in cui l’azienda venga indotta a licenziare il dipendente per assenza ingiustificata può ottenere il risarcimento del danno corrispondente all’importo del ticket di licenziamento versato all’INPS.

Ticket di licenziamento, è possibile addebitarlo al dipendente?

Il nuovo orientamento giurisprudenziale ha avuto inizio con la sentenza del Tribunale di Udine 30 settembre 2020, n. 106, secondo cui il datore di lavoro può ribaltare sul lavoratore il costo del contributo di licenziamento laddove le reiterate assenze ingiustificate costringano lo stesso a recedere per giusta causa dal rapporto di lavoro.

Nel caso di specie, il lavoratore – che aveva manifestato la volontà di recedere dal rapporto di lavoro – ometteva di presentare formali dimissioni e chiedeva al datore di lavoro di procedere al licenziamento per poter aver accesso al trattamento di disoccupazione.

L’azienda, previo esperimento di procedimento disciplinare per assenza ingiustificata, notificava l’atto di recesso per giusta causa e, opponendosi al decreto ingiuntivo presentato dal lavoratore per crediti retributivi, richiedeva il risarcimento del ticket versato all’Istituto previdenziale.

Nella predetta sentenza, i giudici accoglievano la richiesta del datore di lavoro condannando il lavoratore al risarcimento del danno subito a seguito della condotta tenuta, ancorché rispettosa delle norme legali e contrattuali vigenti.

In alternativa, una pattuizione ai sensi dell’art. 1382, Cod. Civile, correlata alla fattispecie de quo, potrebbe sgravare la parte dall’onere giudiziario di quantificazione del risarcimento del danno subito, sicché la concreta applicazione sarebbe riconducibile alla c.d. compensazione atecnica o impropria per via della certezza, esigibilità e liquidità del debito, che trova origine nel medesimo rapporto giuridico. Da ciò ne consegue che la ritenuta potrà essere operata direttamente sull’ultima retribuzione utile anche, ove insufficiente, incidendo sul trattamento di fine rapporto.

Diversamente, si sconsiglia di operare il meccanismo di applicazione di clausole penali per il tramite di apposite previsioni di regolamento aziendale, quale atto di derivazione unilaterale datoriale, per carenza di accordo tra le parti. Dal mero ricevimento delle disposizioni datoriali, infatti, non si evince lo specifico consenso prestato, restando al giudicante la valutazione dei limiti e della quantificazione del pregiudizio economico subito.

 

QUADRO NORMATIVO

Legge 28 giugno 2012, n. 92

Circolare INPS 19 marzo 2020, n. 40

Circolare INPS 21 gennaio 2021, n. 7

 

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