Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere un contributo pari al 41% dell’indennità massima mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale e fino ad un massimo di 36 mesi nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, indipendentemente dal requisito contributivo soggettivo, darebbero diritto all’indennità di disoccupazione NASpI.
Il ticket licenziamento deve essere versato dal datore di lavoro in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, indipendentemente dal requisito contributivo soggettivo, darebbero diritto all’indennità di disoccupazione NASpI.
Il ticket è dovuto anche nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore padre che abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio o alternativo rispettivamente previsti dagli artt. 27-bis e 28, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Il contributo di licenziamento non è dovuto nelle seguenti ipotesi:
Per la corretta determinazione del quantum dovuto a titolo di contributo di licenziamento bisogna tener conto del massimale mensile NASpI annualmente rivalutato e comunicato dall’INPS.
Con la circolare n. 25 del 29 gennaio 2024, l’Istituto Previdenziale comunica che l’importo massimo mensile NASpI non può in ogni caso superare 1.550,42 euro per l’anno 2024 (importo confermato dal messaggio n. 531 del 7 febbraio 2024).
In considerazione di ciò, il ticket di licenziamento dovuto, per ogni anno di servizio, sarà pari a 635,67 euro (41% di 1.550,42) per ogni anno di lavoro effettuato fino a un massimo di 3 anni (per un massimo dunque di 1.970,01 euro).
Il contributo mensile è pari a 52,97 euro (635,67 diviso 12).
Il contributo di licenziamento è interamente a carico del datore di lavoro e deve essere versato in unica soluzione, tramite esposizione sulla denuncia contributiva, entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.
NOTA BENE: Il ticket di licenziamento deve riparametrato in base agli effettivi mesi di lavoro e non si deve tenere conto dell’eventuale percentuale part-time del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda i mesi utili al calcolo, bisogna considerare come mensilità intera quella prestazione che si sia protratta per almeno 15 giorni nella mensilità di competenza.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".