Con il messaggio 12 aprile 2023, n. 1356, l’INPS ha confermato che i datori di lavoro sono tenuti a versare il ticket licenziamento anche per le ipotesi di dimissioni volontarie del padre lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio ovvero del congedo di paternità alternativo entro il primo anno di vita del figlio.
L’assunto trova fondamento nella Legge Fornero che, sin dal 2012, ha imposto il pagamento di un contributo di finanziamento alla NASpI in tutte le ipotesi in cui, indipendentemente dai requisiti contributivi soggettivi del lavoratore, la causale di cessazione del rapporto di lavoro possa ipoteticamente dare diritto di accesso all’indennità di disoccupazione.
L’importo dovuto è pari al 41% del massimale mensili NASpI annualmente rivalutato per ogni anno di anzianità di servizio, per un periodo massimo di 36 mesi. Per le interruzioni 2023 il ticket licenziamento dovuto per ogni anno di lavoro sale a 603,10 euro.
L'importo del ticket è soggetto a maggiorazioni in specifici casi.
Di seguito tutte le novità e le indicazioni operative da seguire in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
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