Tia senza Iva. Legittime le istanze di rimborso

Pubblicato il 10 marzo 2012 Con sentenza n. 3756 del 9 marzo 2012, la Cassazione, sezione tributaria, ha definitivamente sancito la natura tributaria della tariffa rifiuti di cui all'articolo 49, del Decreto legislativo n. 22/97, cosiddetta “Tia1”, e, conseguentemente, la sua non assoggettabilità ad Iva.

Irrilevante, in proposito, la qualificazione patrimoniale attribuita alla “Tia2” di cui all’articolo 238, Decreto legislativo 152/06 o tariffa integrata ambientale poiché – spiega la Suprema corte - si tratta di due prelievi formalmente distinti.

Per i giudici di legittimità, infatti, la successione logico-giuridica di due entrate – nella specie Tia1 e Tia2 - non genera in automatico l'identità della loro natura.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

IRAP 2025: scadenza, novità e soggetti obbligati

24/04/2025

Decreto bollette, ok del Senato. Novità per le auto aziendali

24/04/2025

Bonus colonnine domestiche, nuova finestra per il contributo su spese 2024

24/04/2025

Reperibilità notturna in sede: è orario di lavoro e va retribuita adeguatamente

24/04/2025

Nuove soglie dimensionali per i bilanci 2024

24/04/2025

Acconti IRPEF 2025, in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo

24/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy