Tia senza Iva. Legittime le istanze di rimborso
Pubblicato il 10 marzo 2012
Con sentenza n.
3756 del 9 marzo 2012, la Cassazione, sezione tributaria, ha definitivamente sancito la natura tributaria della tariffa rifiuti di cui all'articolo 49, del Decreto legislativo n. 22/97, cosiddetta
“Tia1”, e, conseguentemente, la sua non assoggettabilità ad Iva.
Irrilevante, in proposito, la qualificazione patrimoniale attribuita alla
“Tia2” di cui all’articolo 238, Decreto legislativo 152/06 o tariffa integrata ambientale poiché – spiega la Suprema corte - si tratta di due prelievi formalmente distinti.
Per i giudici di legittimità, infatti, la successione logico-giuridica di due entrate – nella specie Tia1 e Tia2 - non genera in automatico l'identità della loro natura.