TFR al Fondo Tesoreria Inps

Pubblicato il 16 novembre 2016

Per i professionisti, chiamati in ausilio al Giudice, le nuove tipologie di procedure concorsuali rappresentano un importante settore di attività. Molto spesso, infatti, questi sono chiamati a confrontarsi con una serie piuttosto complicata di azioni, che precedono la fase di messa in liquidazione di un'azienda, svolte proprio allo scopo di evitare il fallimento.

Ma proprio il reiterarsi delle operazioni straordinarie, con il conseguente passaggio dei lavoratori e l’insorgere della responsabilità solidale fra cedente e cessionario, spesso è causa di molti problemi, soprattutto per quanto riguarda la gestione degli adempimenti verso i lavoratori e gli istituti previdenziali.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con il parere n. 10/2016, cerca di fare chiarezza su uno di questi temi, analizzando, nello specifico, il caso in cui il lavoratore non abbia percepito il TFR accantonato presso il Fondo di Tesoreria gestito dall'Inps, anche a seguito di incapienza dei contributi.

Versamento del TFR del lavoratore al Fondo di Tesoreria Inps

In che modo si devono adempiere gli obblighi di versamento e come liquidare al lavoratore le somme dovute?

Quali obblighi transitano in capo al curatore in caso di successivo fallimento?

Sono questi i principali quesiti che la Fondazione studi dei consulenti del lavoro chiarisce nel parere n. 10 del 15 novembre 2016, soffermandosi sulla questione degli adempimenti del datore di lavoro, con riguardo al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria Inps in caso di cessione dell’azienda e di fallimento.

La Fondazione studi soffermandosi, in particolar modo, sul caso in cui il lavoratore non abbia percepito il TFR accantonato presso il Fondo di Tesoreria gestito dall'Inps, anche a seguito di incapienza dei contributi, ritiene evidente quanto di seguito riportato.

La ditta cedente non ha effettuato il licenziamento del lavoratore che è transitato a seguito di operazione straordinaria, la quale ne ha comportato la prosecuzione del rapporto senza soluzione di continuità.

Non avendo liquidato al lavoratore il TFR, l'azienda cedente non ha nulla da conguagliare con i contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali né pertanto nulla da dichiarare in merito ad una eventuale incapienza degli stessi.

E' del tutto ininfluente il fatto che la ditta cedente sia, poi, fallita e che gli adempimenti di legge siano transitati in capo al curatore fallimentare.

Diversa è la questione, se i lavoratori risultano licenziati dall'azienda cedente e non interessati dall'operazione straordinaria: in questo caso, gli adempimenti rimangono in carico all'azienda cedente e, di conseguenza, spetta al curatore predisporre ed inviare – ove dovuta – la dichiarazione di incapienza.

Molte volte però il curatore può ritenete di non sottoscrivere la dichiarazione di incapienza, soprattutto a causa della difficoltà di reperire la documentazione dell'azienda fallita.

Per non creare disagio ai lavoratori licenziati, l'Inps con messaggio n. 2837/2014 ha impresso direttive alle sedi periferiche per la gestione dei rapporti con i responsabili delle procedure concorsuali, prevedendo l'instaurazione di un rapporto di collaborazione.

In particolare, il curatore dovrà fornire tutta la documentazione necessaria alla sede per la verifica della spettanza da parte del lavoratore relativamente alle somme in oggetto.

In caso di situazione contributiva corretta, anche in assenza di riscontro da parte del curatore fallimentare, la stessa sede procederà all'inserimento nella procedura di pagamento delle pratiche di TFR dei lavoratori licenziati.

Ma anche in tale circostanza, prima di procedere alla liquidazione, sarà necessario acquisire la dichiarazione del lavoratore da rilasciarsi sull'apposito modello (FTES04/MV34).

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