TFM degli amministratori e deducibilità fiscale

Pubblicato il 11 gennaio 2021

La deducibilità dal reddito fiscale delle quote di accantonamento del trattamento di fine mandato riconosciuto agli amministratori segue le regole sancite dagli artt. 2364 e 2389 del Codice Civile e non già quelle più comuni riferibili alla maturazione del trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori subordinati come individuate dall'art. 2120, Cod. Civ.

Il caso, affrontato nella sentenza n. 3232/2020 della Commissione Tributaria Regionale Lombardia, riguardava l'impugnazione proposta dalla Società agli avvisi di accertamento che riprendevano a tassazione le quote di accantonamento dedotte dall'impresa e relative al trattamento di fine mandato degli amministratori, assimilando la predetta disciplina a quella tipica dei lavoratori subordinati la cui deducibilità del trattamento di fine rapporto - secondo il principio di competenza - non può essere superiore all'importo della retribuzione annua dovuta diviso 13,5.

In tal senso, atteso che la normativa civilistica non prevede alcun metodo di quantificazione della quota di trattamento di fine mandato spettante, anche nel caso in cui gli stessi amministratori non abbiano diritto a percepire alcun compenso mensile o annuale rispetto all'incarico assunto la deducibilità dal reddito fiscalmente rilevante per l'impresa - secondo il principio di competenza - va rilevato accertando l'atto di riconoscimento dell'indennità stessa che deve essere, necessariamente, anteriore all'inizio del rapporto. 

In tal senso, come da costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, in base al combinato disposto dell'art. 17 e 105, TUIR, il regime da adottare per la deducibilità per competenza delle quote di accantonamento del trattamento fine mandato prevede che la predetta indennità sia risultante da atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto. Solo in tale evenienza, infatti, le quote annue risultano deducibili nonostante la loro manifestazione finanziaria si realizzi in un momento successivo.

Diversamente, è estensivamente applicabile il principio sancito dall'art. 95, comma 5, TUIR, a mente del quale dovrà essere applicato il c.d. regime di cassa.

Pertanto, le indennità di fine mandato possono essere soggette ad un duplice e diverso trattamento fiscale a seconda che il riconoscimento dell'indennità spettante risulti o meno da atto scritto avente data anteriore all'inizio del rapporto.

Altresì, come specificato dall'ordinanza della Corte di Cassazione 19 ottobre 2018, n. 26431, affinché possa ritenersi utilizzabile il predetto principio di competenza, l'importo spettante a titolo di indennità di fine mandato deve essere determinato prima dell'inizio del rapporto con atto di data certa.

In tale ultimo caso, infatti, gli Ermellini respingevano le doglianze del ricorrente in quanto la delibera assembleare di accettazione della carica di amministratore era antecedente di tre mesi rispetto alla successiva delibera di quantificazione dell'indennità di fine mandato. 

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