Testi revocabili se superflui
Pubblicato il 08 aprile 2014
La
revoca del provvedimento di ammissione dei testi della difesa è da considerarsi nulla qualora non venga fornita una puntuale e approfondita
motivazione sulla loro superfluità.
E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione, Terza sezione penale, con la sentenza n.
15463 del 7 aprile 2014.
Diritto difensivo e relative garanzie
In particolare – si legge nel testo della decisione – la motivazione non può essere resa in relazione all'istruttoria che deriva dall'esaurimento delle prove indotte dalla sola controparte.
In tale ultimo caso, infatti, salvo che i mezzi di prova indotti dall'accusa e dalla difesa coincidano, “
non potrebbe dirsi superflua e revocarsi la prova indotta da una parte non ancora posta nelle condizioni di esercitare il proprio diritto difensivo".