Testamento Volontà davanti a testimoni

Pubblicato il 24 gennaio 2017

Ai fini della validità del testamento, qualora la scheda sia stata predisposta dal notaio antecedentemente al momento della stipula formale, è necessario che egli, prima di dare lettura delle scheda medesima, faccia manifestare di nuovo al testatore le sue volontà in presenza dei testimoni.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell'ambito di una controversia tra fratelli, ove uno di essi intendeva far accertare e dichiarare la nullità/annullabilità del testamento pubblico contenente le ultime volontà della madre, con conseguente apertura della successione legittima.

Tra i motivi di invalidità dell’atto testamentario, il ricorrente lamentava per l’appunto come il testamento fosse stato redatto in data diversa (ed antecedente) a quella risultante dall'atto medesimo, senza che dallo stesso risultasse la visita domiciliare nel corso della quale il notaio aveva in realtà raccolto le ultime volontà della donna.

Notaio anticipa testamento Testatore ripeta volontà

Secondo la Corte Suprema, in proposito – con sentenza n. 1649 del 23 gennaio 2017 – il notaio può senz'altro anticipare la redazione del testamento (sulla base delle istruzioni del testatore), ma prima di darne formale lettura, deve tuttavia pretendere che il testatore ripeta nuovamente le sue ultime volontà in presenza dei testimoni. 

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