Tra le massime messe a punto dalla Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, la n. 5 è dedicata all’ottenimento della personalità giuridica da parte di associazione non riconosciuta mediante l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e da parte di associazione non riconosciuta che già possieda la qualifica di Ente del terzo settore (ETS).
In primo luogo, viene precisato che il quorum assembleare che l'associazione non riconosciuta deve raggiungere ai fini della deliberazione sul conseguimento della qualifica di ETS con personalità giuridica è quello previsto per le modifiche statutarie.
La stessa deliberazione è inoltre soggetta ai controlli previsti dall'art. 22 del Codice del terzo settore, di tal ché, con l'istituzione del Registro unico del terzo settore, “il notaio che abbia ricevuto il relativo verbale è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni a tali fini previste dalla legge, compreso il patrimonio minimo, e a depositare i documenti nel RUNTS entro venti giorni”.
Nelle motivazioni della massima viene sottolineato come a carico del notaio sia posto l'obbligo di procedere alla verifica della sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge e, in caso di esito positivo di tale verifica, quello di chiedere l'iscrizione nel Registro entro i successivi 20 giorni. Si tratta, infatti, di una decisione che necessita della forma dell'atto pubblico, per come stabilito dall'art. 22, comma 6, CTS in ossequio al principio affermato dall'art. 14 c.c.
Con specifico riferimento alla verifica della sussistenza del patrimonio minimo, l’orientamento specifica che tale incombente presuppone necessariamente la presentazione di una relazione giurata di un revisore legale, aggiornata a non più di 120 giorni, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a 15 mila euro. Poiché non si tratta di un'operazione di trasformazione, non è tuttavia necessario che tale perizia contenga l'elenco dei creditori dell'ente.
Se l'associazione che intende conseguire la personalità giuridica è già iscritta al RUNTS, la relativa decisione deve essere comunque assunta dall'assemblea ed il quorum deliberativo è quello richiesto per le modifiche statutarie.
Per finire, viene precisato che a seguito del mutamento del regime giuridico che deriva dall'ottenimento della personalità giuridica non si ha la liberazione dalla responsabilità personale e solidale per le obbligazioni pregresse di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione: l'acquisto della personalità giuridica, ossia, non può influire sulla responsabilità illimitata di coloro che, prima di tale momento, abbiano agito in nome e per conto dell'associazione, in conformità con l'art. 38 del Codice civile.
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