Spetta esclusivamente al notaio la verifica delle condizioni per l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) dell’ente già in possesso di personalità giuridica.
È quanto indicato dal Consiglio notarile di Milano nel testo di una nuova massima - n. 9 del 23 novembre 2021 - messa a punto dalla Commissione Terzo settore del Consiglio, in tema di verifica delle condizioni per l’iscrizione nel RUNTS per l’ente già titolare di personalità giuridica.
Con l’avvio dell’operatività del RUNTS – spiegano gli autori della massima – il controllo delle condizioni (compreso il patrimonio minimo) per l’iscrizione dell’ente nel registro è attribuito, in via esclusiva, al notaio che ha verbalizzato la delibera del competente organo di adeguamento dello statuto al Codice del terzo settore (CTS).
Ciò, analogamente a quanto previsto per gli enti di nuova costituzione che intendono acquisire la personalità giuridica.
Ulteriori indicazioni vengono poi fornite per quel che concerne i casi in cui il notaio abbia comunicato di non ritenere sussistenti le condizioni richieste per l’iscrizione nel RUNTS agli amministratori dell’ente e questi abbiano ugualmente presentato domanda di iscrizione.
In tali ipotesi, la relativa verifica spetta all’Ufficio RUNTS, tenuto ad occuparsene in aggiunta al controllo sulla regolarità formale della domanda e della documentazione a questa allegata.
Comunque sia – concludono i notai - è da escludere che l’ente debba effettuare qualche comunicazione o chiedere l’approvazione delle modifiche statutarie a Prefettura, Regione o Provincia autonoma.
Difatti, alla luce della competenza esclusiva del notaio in ordine a tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS) con personalità giuridica – viene spiegato nelle motivazioni della massima – è da ritenere ormai superata, per tali enti, l’esigenza dell’approvazione amministrativa delle modifiche statutarie.
Un’ulteriore massima della Commissione Terzo settore – la n. 10/2021 – è dedicata alla tematica dell’efficacia dell’adeguamento statutario delle imprese sociali non societarie con personalità giuridica.
Lo scritto fornisce indicazioni per i casi in cui il notaio abbia verbalizzato la decisione dell’organo competente di un’associazione riconosciuta o di una fondazione con cui siano state approvate le modifiche statutarie funzionali al conseguimento della qualifica di impresa sociale.
Il notaio – viene precisato - verificata la sussistenza delle condizioni (compreso il patrimonio minimo) richieste dai Decreti legislativi nn. 112/2017 e 117/2017, deve domandare l’iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese, sezione Imprese sociali.
È infatti l’iscrizione nel Registro delle Imprese a determinare l’efficacia delle modifiche statutarie.
Anche in tale contesto, la massima conclude che: “E’ escluso l’onere dell’ente di effettuare alcuna comunicazione o chiedere l’approvazione delle modifiche statutarie all’Autorità preposta alla tenuta del Registro delle Persone Giuridiche (Prefettura, Regione o Provincia autonoma)”.
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