Terzo settore, il Senato approva la riforma

Pubblicato il 28 giugno 2024

Dopo il via libera della Camera dei Deputati, senza voti contrari, del Ddl Terzo settore, n. 1097, che semplifica diverse procedure particolarmente gravose per le realtà sociali più piccole, il testo ha ricevuto il via libera dal Senato il 25 giugno 2024.

Tra le novità, le semplificazioni per chi si avvale della qualifica di ente del terzo settore, soprattutto per entità minori.

Inoltre, le forme associative dei comuni avranno la possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente.

La semplificazione tocca anche la parte dei bilanci disponendo la possibilità di assemblee online.

Analizziamo alcune novità, partendo proprio dai bilanci.

Bilanci degli ETS

Il disegno di legge propone modifiche significative riguardanti i bilanci delle organizzazioni del terzo settore, con l'obiettivo di facilitare le loro procedure contabili:

1. si estendono i termini di deposito dei bilanci annuali. Non più vincolati al 30 giugno, gli enti avranno ora 180 giorni dalla fine dell'anno fiscale per presentare i loro conti al Registro unico nazionale (Runts). Questo cambiamento è particolarmente vantaggioso per enti che non seguono il calendario annuale, come le organizzazioni sportive o educative. Le imprese sociali, similmente, otterranno 60 giorni post-approvazione contabile per il deposito.

2. semplificazione per enti più piccoli. La soglia per la predisposizione del rendiconto per cassa aumenta da 220.000 a 300.000 euro. Enti con entrate fino a 60.000 euro potranno usare un nuovo modello di bilancio, facilitato e meno complesso, che sarà definito dal ministero del Lavoro.

Queste innovazioni mirano a ridurre la burocrazia e a incrementare l'efficienza nella gestione finanziaria delle entità coinvolte.

Iscrizione nel RUNTS per le imprese costituite in forma di associazione e fondazione

Apportando modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si dispone che anche per le imprese costituite in forma di associazione e fondazione l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel RUNTS, anche ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica ai sensi dell’articolo 22 del Codice.

Viene poi disposto che i controlli e i poteri di cui agli articoli 25 (Controllo sull’amministrazione delle fondazioni), 26 (Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione) e 28 (Trasformazione delle fondazioni) del codice civile sono esercitati nei confronti di tali fondazioni dagli uffici del Registro delle imprese.

In sede di iscrizione nel Registro, si prevede che il legale rappresentante dell’ente del terzo settore potrà delegare una o più persone per porre in essere i richiesti adempimenti.

Partecipazione alle assemblee

Tranne nel caso in cui l'atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all'assemblea da remoto ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei princìpi di buona fede e di parità di trattamento.

NOTA BENE: Ammesso anche il voto per corrispondenza qualora l’atto costitutivo o lo statuto lo prevedano.

In tal modo, viene agevolata la massima partecipazione degli associati.

Associazioni, nomina dell’organo di controllo

Viene modificato l’articolo 30, comma 2, del Dlgs n. 117/2017, inerente i limiti per la nomina obbligatoria, nella associazioni riconosciute o non riconosciute, di un organo di controllo, anche monocratico. La norma stabilisce che devono essere superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

Prestazioni di lavoro

Viene elevata dal 5 al 20 per cento del numero degli associati la percentuale di lavoratori che può essere impiegata per lo svolgimento dell’attività di interesse generale o per il perseguimento delle finalità delle associazioni di promozione sociale.

Reti associative

Si prevede che, se successivamente all'iscrizione delle reti associative nel RUNTS, il numero degli associati di queste diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, l’integrazione può avvenire entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata.

Perdita della qualifica di ONLUS

Altre modifiche riguardano i trust Onlus e altre Onlus impedite dall'essere riconosciute come enti del Terzo settore a causa di specifiche condizioni di gestione o supervisione.

Nonostante l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) possa far perdere la loro qualifica di Onlus, queste organizzazioni non saranno automaticamente sciolte.

Se si dovesse procedere allo scioglimento o alla modifica degli statuti che riguardano le finalità no profit e l'uso dei beni, queste Onlus dovranno trasferire i loro beni a un'altra entità simile, previa consultazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Imprese Sociali

Si interviene sull'articolo 16 del decreto legislativo n. 112/2017, stabilendo che le imprese sociali possono destinare il 3% dei loro utili netti annuali a fondi specializzati. Questi fondi, gestiti da enti, associazioni e dalla Fondazione Italia Sociale, sono dedicati esclusivamente al sostegno e alla crescita delle imprese sociali mediante varie attività e progetti.

Lasciti testamentari e donazioni

Nel testo del Ddl sugli Enti del Terzo settore sono poste modifiche per i lasciti testamentari per gli enti e le imprese sociali.

L'articolo 7 elimina le obbligazioni solidali per le tasse di successione e donazione per gli enti del Terzo settore, quando sono destinatari di beni esenti da tali tasse.

Gli enti del Terzo settore e alle persone giuridiche private senza scopo di lucro, riceventi un'eredità, possono dispensare l'esecutore testamentario dai doveri di sigillatura e inventario dei beni ereditati.

Questa procedura sarà regolata da un decreto ministeriale che fisserà i criteri e le modalità per fornire le garanzie appropriate relative a tale esenzione.

Tavolo nazionale per interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia

Infine, è prevista l’istituzione di un tavolo al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, affidati e in carico ai servizi sociali territoriali.

Il tavolo dovrà riferire in Parlamento con una relazione annuale che verrà trasmessa alla commissione per l’Infanzia e l’adolescenza.

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