Entro lunedì 30 giugno dovranno essere effettuate le rivalutazioni del costo di acquisto dei terreni agricoli ed edificabili, oltre che delle partecipazioni in società di qualsiasi tipo, tranne quelle negoziate nei mercati regolamentati. A prevederlo è l’articolo 1, comma 91, della legge n. 244/2007, e per farlo si deve avere riguardo ai valori correnti alla data del 1° gennaio 2008. A tal proposito, è intervenuta anche l’agenzia delle Entrate, che con la risoluzione n. 144/E/2008 ha fissato i nuovi codici tributo per la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni (codice “8055”) e per la rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili (codice “8056”).
Nel caso della rideterminazione del costo di acquisto della partecipazione (ai sensi dell’art. 67, lettre c) e c bis) del Tuir) è dovuta un’imposta sostitutiva del 2% del valore risultante dalla perizia di stima per le partecipazioni non qualificate e del 4% per quelle qualificate. Il versamento delle imposte va fatto entro il 30 giugno e può essere rateizzato in due o tre rate, su cui sono dovuti gli interessi del 3% annuo.
Riguardo alla convenienza circa la procedura di rivalutazione occorre tener conto che il provvedimento del ministero dell’Economia del 2 aprile 2008 ha stabilito che le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009 concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 49,72%, invece che del 40%. In questo caso, la rivalutazione è conveniente se il rapporto tra la plusvalenza e il valore effettivo della partecipazione supera il 18,71%. Per le partecipazioni non qualificate, invece, la soglia di convenienza resta ferma al 16%. L’affrancamento risulta, cioè, conveniente se il rapporto tra plusvalenza e valore effettivo supera questa misura percentuale.
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