Con l’inizio del periodo delle dichiarazioni, l’Agenzia delle Entrate ha reso definitivi i modelli da utilizzare per le dichiarazioni fiscali 2018 relativi ai redditi 2017. Ogni anno sono molte le novità e i cambiamenti che si susseguono in applicazione delle diverse norme fiscali che entrano in vigore e che vanno a confluire nei modelli dichiarativi. Quest’anno, in particolare, tra le novità principali per le dichiarazioni, vi è lo spostamento dei termini di presentazione delle dichiarazioni per i redditi, irap e sostituti d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate con i provvedimenti di gennaio ha reso definitivi e ufficiali i modelli e le relative istruzioni da utilizzare. Per quanto concerne il modello 730/2018 diverse sono le novità presenti e che rispondono alla mutata normativa fiscale (es. cedolare secca per le locazioni brevi, premi di risultato e welfare aziendale). Da segnalare quest’anno una maggiore attenzione da porre sugli F24 che presentano crediti compensati “sospetti” e che potranno essere sospesi dall’Agenzia delle Entrate; tuttavia anche se la novità è entrata in vigore dal 1° gennaio 2018, non vi sono ancora le norme di attuazione relative alla nuova disposizione.
Tra le novità di quest’anno apportate dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 205 del 27 dicembre 2017) che riguardano le dichiarazioni dei redditi, vi è l’intervento (con uno slittamento in avanti) sui termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali (modello Redditi Irap e 730), e della dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Le modifiche non hanno riguardato i termini di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione, individuati dalla Legge di Stabilità dello scorso anno, e i termini di presentazione della dichiarazione Iva annuale.
Rispetto agli anni passati, ci sarà più tempo per presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei Redditi e dell’Irap, il termine per l’invio è stato spostato dal 30 settembre al 31 ottobre. Già lo scorso anno tale data aveva visto la scadenza dei dichiarativi relativi al periodo d’imposta 2016, ma si era trattato di uno slittamento del termine di presentazione “straordinario” (che doveva avere efficacia temporanea), in quanto correlato ad alcune difficoltà applicative di disposizioni che erano entrate in vigore in quel periodo.
NB! - In base al tenore letterale della norma lo slittamento del termine si dovrebbe applicare limitatamente agli anni in cui devono essere comunicati telematicamente i dati delle fatture ai sensi dell’articolo 21 del D.L. 78/2010. |
Slitta al 31 ottobre anche il termine di presentazione del modello 770 da parte dei sostituti d’imposta, oltre a quello per l’invio telematico delle certificazioni uniche (CU) esclusivamente per i redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (e quindi da dichiarare con il modello redditi).
Tuttavia il termine di presentazione del 7 marzo rimane, ma riguarderà solo l’invio delle CU il cui contenuto riguarda redditi che possono confluire nella dichiarazione dei redditi “precompilata”.
Per quanto riguarda i termini di presentazione dei modelli 730, avremo le seguenti scadenze.
Il modello 730 ordinario si dovrà presentare:
Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.
Oltre al 730 “ordinario”, l’Agenzia dell’Entrate da alcuni anni, come noto, mette a disposizione del contribuente un modello precompilato, questo deve essere presentato entro:
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
NB! - Prima delle modifiche, i Caf e i professionisti abilitati potevano effettuare l’invio telematico delle dichiarazioni, entro il 23 luglio a condizione però che entro il 7 luglio dello stesso anno fosse stata effettuata la trasmissione di almeno l’80% delle dichiarazioni. |
I nuovi termini di scadenza per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi, Irap e dei sostituti d’imposta, incidono anche sui termini di altri adempimenti che sono collegati alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
La conseguenza principale è lo spostamento dei termini relativi per:
Conseguenze vi sono anche per la scadenza dell’invio degli interpelli disapplicativi, che sono correlati alle dichiarazione dei redditi, quelli previsti per le società di comodo (non operative o in perdita sistematica) e quelli in tema di Ace (Aiuto alla Crescite Economica).
Le suddette istanze devono essere presentate entro la scadenza dei termini ordinari di presentazione della dichiarazione, intendendosi per tali i termini entro cui deve essere effettuato l'adempimento, a nulla rilevando la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva entro il termine di 90 giorni.
A seguito dello spostamento delle date, slitta al 31 ottobre anche il termine per regolarizzare con il ravvedimento operoso le violazioni di tipo dichiarativo.
Questo vale sia per le presentazioni delle dichiarazioni omesse e presentate entro i 90 giorni dalla scadenza dei termini, sia per le correzioni delle dichiarazioni presentate entro i 90 giorni dalla scadenza del termine, sia anche per avvalersi del ravvedimento “ordinario” per regolarizzare spontaneamente le violazioni inerenti le dichiarazioni presentate in anni precedenti.
Non vi sono modifiche, invece, per la presentazione delle dichiarazioni relative a operazioni societarie straordinarie quali: fusioni, scissioni, trasformazioni e liquidazioni. Anche il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva, rimane invariato al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
NB! - Entro il 31 ottobre 2018 si potranno regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo, l’infedele presentazione dei modelli Unico 2017, Irap 2017, CNM 2017 e 770/2017 relativi al 2016. |
In relazione ai termini di versamento delle imposte (saldo e acconto) non è stata prevista alcuna modifica.
La scadenza di versamento a saldo e a titolo di prima rata di acconto delle imposte sui redditi, (Irpef e Ires, addizionali e sostitutive), dell’Irap e dei contributi previdenziali rimane fissata al 30 giugno.
Per i soggetti Ires, invece, che approvano il bilancio oltre 120 giorni, il termine è fissato all’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione.
Non cambia la regola secondo la quale i versamenti possono anche essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza, con la maggiorazione dello 0,40%.
La scadenza del 30 giugno riguarda anche i contribuenti Iva che vogliono versare il saldo annuale (che scade il 16 marzo), entro il termine previsto per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.
Il saldo Iva 2017 si potrà versare pagando l’imposta dovuta con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo.
Tra le date che non variano, vi è quella per il versamento della prima rata di Imu e Tasi, che rimangono fissate per il 16 giugno.
Sul differimento dei termini delle dichiarazioni, l'Agenzia ha chiarito che questo deve essere inteso in senso ampio, quindi ricomprende anche le dichiarazioni dei soggetti che non sono tenuti ad effettuare l'adempimento di cui all'articolo 21 del D.L. 78/2010 e, in generale, dei contribuenti non titolari di partita Iva.
In pratica, pur essendo motivata dalla scadenza al 30 settembre dell'invio dello spesometro (per non accavallare gli adempimenti), il termine del 31 ottobre è fruibile anche dai soggetti che non sono tenuti a questo adempimento.
Per le società che, invece, hanno il periodo d’imposta che non coincide con l’anno solare la situazione cambia.
L'Agenzia ha chiarito che il termine di presentazione della dichiarazione resta fissato all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Anche in questo caso il chiarimento deriva dal fatto che la Legge di Bilancio 2018 è intervenuta sui soli termini “fissi” di presentazione della dichiarazione, non modificando l'articolo 2, comma 2, del DPR 322/1998.
Il termine “mobile” per la presentazione della dichiarazione dei soggetti Ires è rimasto invariato, la regola si rende applicabile anche in presenza di obblighi dichiarativi afferenti ad operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni eterogenee e liquidazioni).
L’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato il nuovo modello 730 per il 2018 con il provvedimento n. 10793 del 15 gennaio 2018, modello relativo anche alla dichiarazione precompilata che ogni anno a partire dalla sua nascita si arricchisce sempre di più di dati, diventando sempre più completa e permettendo al contribuente di semplificare al massimo la compilazione e l’invio della dichiarazione.
Il modello di dichiarazione precompilato verrà messo a disposizione dei contribuenti a partire dal prossimo 15 aprile, in particolare per i lavoratori dipendenti e i pensionati.
Nel modello quest’anno i contribuenti troveranno molti più dati rispetto allo scorso anno, che lo andranno ad arricchire; nello specifico, tra i nuovi dati si potranno trovare:
Con riferimento alla comunicazione prevista per alcuni di questi dati per la predisposizione della dichiarazione precompilata 2018, il termine del 28 febbraio è stato prorogato al prossimo 9 marzo 2018.
Sono interessati alla proroga:
Si ricorda che i contribuenti potranno accedere ed operare sulla precompilata direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate attraverso un codice Pin o una identità SPID (Sistema pubblico d’identità digitale), o anche con le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps, ovvero con la Carta Nazionale dei Servizi.
Dallo scorso giugno è entrata in vigore una specifica disciplina fiscale per i contratti di locazioni di immobili ad uso abitativo situati in Italia, di durata non superiore a 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.
La disciplina si applica ai soli contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017, ossia se, a partire da tale data, il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione.
Nell’oggetto del contratto è possibile includere altri servizi connessi alla messa a disposizione dell’immobile (ad es. fornitura di biancheria, pulizia dei locali, ecc.). Non si applica la disciplina se l’oggetto del contratto comprende servizi che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell’immobile (es. somministrazione dei pasti).
Il reddito proveniente da tali locazioni brevi costituisce:
Ai contratti di locazione breve è possibile applicare, dal 1° giugno 2017, il regime della cedolare secca con aliquota del 21% (in alternativa si applica il regime ordinario Irpef, con aliquota a partire dal 23%).
Se i contratti di locazione breve sono stati conclusi mediante soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (anche on-line), i canoni di locazione sono assoggettati ad una ritenuta del 21% sul corrispettivo lordo, effettuata nel momento in cui l’intermediario riversa le somme al locatore, ma solo se tali soggetti intervengono nel pagamento o incassano i relativi corrispettivi.
Non c’è obbligo di ritenuta ove il pagamento sia eseguito tramite assegno o con moneta elettronica (ad esempio carte di credito). La ritenuta è a titolo d’imposta se si opta per l’applicazione della cedolare secca, altrimenti è a titolo d’acconto.
L’importo delle ritenute sulle locazioni brevi valorizzato nella Certificazione Unica confluisce nel rigo F8, del Modello 730/2018.
E’ stato innalzato da 2.000 euro a 3.000 euro il limite dei premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata.
Il limite è innalzato a 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017.
Il rigo interessato è il Rigo C4 del quadro C. Questo va compilato dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa e che nell’anno d’imposta 2016 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a 80.000 euro.
Si ricorda che dall’anno d’imposta 2016 è stato reintrodotto un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali i cui limiti a partire dall’anno d’imposta 2017 sono d’importo complessivamente non superiore a:
Relativamente alle detrazioni le novità riguardano in particolare:
In base all’art. 3 del D.L. n. 50 del 2017 per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 euro è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità.
Se si utilizza parzialmente il credito risultante dal Modello 730/2018 per versare in compensazione le imposte con il modello F24, si valorizza il rigo I1 (casella 1), indicando l’ammontare delle imposte, oppure si barra la casella 2 dello stesso rigo se si intende utilizzare in compensazione con il modello F24 l’intero importo del credito che risulta dalla dichiarazione per il versamento delle altre imposte. In questo caso l’intero credito non sarà rimborsato dal sostituto d’imposta.
In materia di agevolazioni, si evidenzia che dal 27 dicembre 2017 è possibile fruire del credito d’imposta per le erogazioni per la cultura.
In dichiarazione si andrà a compilare il rigo G9 dove si indicherà l’ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2017 a sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.
Ulteriori novità da segnalare sono:
Quest’anno, inoltre, non vi sarà più il contributo di solidarietà del 3% sul reddito complessivo eccedente il limite di euro 300 mila euro. Tuttavia, nella colonna 1 del rigo F3 del modello 730/2018 si dovrà riportare l’importo valorizzato nella colonna 5 del rigo RX6 del Modello Redditi 2017, relativo all’eccedenza del contributo per il quale non è stato richiesto il rimborso.
Dal 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la possibilità di bloccare gli F24 che presentano compensazioni con particolari rischi.
L’Agenzia delle Entrate può, infatti, sospendere fino a trenta giorni l’esecuzione delle deleghe di pagamento, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito.
Se all’esito del controllo, il credito risulta correttamente utilizzato, o sono decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è considerata eseguita e le compensazioni e conseguentemente i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati.
In caso contrario, la delega di pagamento non risulta eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.
È opportuno evidenziare al riguardo, che se dal controllo effettuato risulta che il credito non è stato correttamente utilizzato, letteralmente la norma dispone che la delega di pagamento non è eseguita e l’intero versamento si considera non effettuato.
In pratica pare venga bloccata anche l’eventuale quota di debito eventualmente non compensata, ovvero effettivamente pagata correlando (non sembra correttamente) così la sanzione all’intero importo.
Sarebbe, quindi, auspicabile che in presenza di modelli F24 con utilizzo parziale del credito a compensazione, si disponesse che il blocco sia effettuato solo alla parte di credito utilizzata indebitamente in compensazione, mantenendo a tutti gli effetti valide le somme invece versate.
La norma non definisce l’ambito applicativo dei nuovi controlli e bisognerà attendere un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che avrà il compito di stabilire i criteri e le modalità di attuazione della nuova disposizione.
In particolare sarà interessante capire cosa l’Agenzia intende per “profili di rischio”, in relazione ai quali sarà possibile disporre il blocco della compensazione e quindi l’annullamento della delega di pagamento.
Nella relazione di accompagnamento sono rappresentate alcune operazioni che potranno presentare profili di rischio come ad esempio:
Si ricorda che la nuova disposizione è entrata in vigore dal 1° gennaio 2018 ma, in assenza del provvedimento attuativo, le nuove regole sono destinate a rimanere comunque ferme.
Quadro Normativo |
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