Con la sentenza 14 ottobre 2020, n. 22212, la Corte di Cassazione sancisce che il termine previsto dall'art. 7, comma 3, Legge 15 luglio 1966, n. 604, nella procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, comma 8, Legge 20 maggio 1970, n. 300, decorre dalla data di invio della convocazione per l'incontro da svolgersi dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione ex art. 410, Cod. Proc. Civ., indipendentemente dall'effettiva ricezione da parte del datore di lavoro.
Gli Ermellini, nel rammentare i contenuti dell'art. 12 delle preleggi, secondo cui nell'interpretare la legge non si può attribuire altro senso se non quello fatto palese dal "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" e dell'intenzione del legislatore, ripercorrono la procedura sancita dal predetto articolo 7, rimarcando che il termine del comma 3 è riferibile all'onere incombente sulla Direzione territoriale del lavoro di trasmettere la convocazione al datore di lavoro ed al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta.
Invero, l'interpretazione fornita dalla ricorrente non può intendersi accolta nella misura in cui il verbo "trasmettere" - utilizzato dal legislatore nel testo normativo - non può essere ricondotto all'effettiva ricezione della convocazione. In tal senso, il datore di lavoro non può irrogare il licenziamento non appena siano trascorsi i canonici sette giorni per l'espletamento della procedura anche in ragione del successivo comma 6 a mente del quale la stessa deve concludersi entro 20 giorni dalla trasmissione della convocazione per l'incontro.
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