Azione accertativa in scadenza? No ad avviso ante tempus

Pubblicato il 07 aprile 2022

L'approssimarsi del termine di decadenza dell'azione accertativa non rappresenta una ragione d'urgenza tutelabile ai fini dell'inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni di cui all'art. 12, comma 7 della Legge n. 212/2000 e non legittima, quindi, l'Ufficio finanziario ad emettere “ante tempus” l'avviso di accertamento.

E' quanto ribadito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 11110 del 6 aprile 2022 in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.

Le ragioni d'urgenza che, se sussistenti, consentono l'inosservanza del termine di 60 giorni - ha continuato la Suprema corte - devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e che fuoriescono dalla sua diretta responsabilità.

Tali ragioni, ciò posto, non possono, in alcun modo, essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa.

Nella vicenda esaminata, gli Ermellini hanno accolto le ragioni di un contribuente, oppostosi ad un avviso di accertamento Iva di cui aveva eccepito la nullità per mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni.

Era incontestato che, nella specie, vi era stato un accesso presso la sede fiscale del ricorrente e che, pertanto, fosse senz'altro applicabile l'art. 12, comma 7 della Legge n. 212/2000, senza che fosse necessaria, sul punto, alcuna prova di resistenza da parte del contribuente.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Masaf: aiuti alle imprese di pesca per il fermo obbligatorio 2023

04/04/2025

Bonus nido 2025: ricevuta di pagamento in luogo della fattura, quando?

04/04/2025

Incentivi contributivi a tempo e in scadenza: 3 su 10 sono operativi

04/04/2025

ISEE 2025 e nuovo modello DSU, le istruzioni Inps

04/04/2025

Cessione di terreno da privato: soggettività IVA se l'attività è economica

04/04/2025

Corte UE: ok a praticantato forense presso avvocato stabilito in altro Paese UE

04/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy