L'approssimarsi del termine di decadenza dell'azione accertativa non rappresenta una ragione d'urgenza tutelabile ai fini dell'inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni di cui all'art. 12, comma 7 della Legge n. 212/2000 e non legittima, quindi, l'Ufficio finanziario ad emettere “ante tempus” l'avviso di accertamento.
E' quanto ribadito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 11110 del 6 aprile 2022 in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.
Le ragioni d'urgenza che, se sussistenti, consentono l'inosservanza del termine di 60 giorni - ha continuato la Suprema corte - devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e che fuoriescono dalla sua diretta responsabilità.
Tali ragioni, ciò posto, non possono, in alcun modo, essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa.
Nella vicenda esaminata, gli Ermellini hanno accolto le ragioni di un contribuente, oppostosi ad un avviso di accertamento Iva di cui aveva eccepito la nullità per mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni.
Era incontestato che, nella specie, vi era stato un accesso presso la sede fiscale del ricorrente e che, pertanto, fosse senz'altro applicabile l'art. 12, comma 7 della Legge n. 212/2000, senza che fosse necessaria, sul punto, alcuna prova di resistenza da parte del contribuente.
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