La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto si applica ad ogni fattispecie criminosa, compresi il reato di guida in stato di ebbrezza e quello di rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcoolometrico.
Ciò, nella sussistenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma di cui all'articolo 131-bis Codice penale.
E’ quanto anticipato dalle Sezioni unite penali della Corte di cassazione con informazioni provvisorie n. 4 e n. 5 del 25 febbraio 2016, con le quali è stato risposto affermativamente alle questioni controverse sottoposte alla Suprema corte circa la compatibilità della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto con le due fattispecie citate.
Nel testo dell’informazione provvisoria n. 4, peraltro, le Sezioni Unite hanno precisato come, ai fini dell’applicazione dell’istituto della particolare tenuità:
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