La sentenza di non doversi procedere ex articolo 469, comma 1-bis del Codice di procedura penale, perché l’imputato non è punibile ai sensi dell’articolo 131 bis del Codice penale per particolare tenuità del fatto, che sia stata pronunciata nonostante il parere contrario del Pm, deve essere annullata.
Ed infatti, una decisione come quella di specie presume che l’imputato medesimo ed il pubblico ministero non si oppongano alla declaratoria di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale.
Va tenuto conto, ossia, che le finalità deflattive che hanno ispirato la nuova causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non sono le uniche che hanno suggerito l’emanazione delle disposizioni in esame, dovendosi considerare, evidentemente, anche quella di attuare il principio di proporzione e meritevolezza della sanzione penale, nel senso che le condotte ritenute in concreto non gravi non giustificano il dispendio di risorse e l’applicazione della pena.
E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione, Seconda sezione penale, nel testo della sentenza n. 12305 depositata il 23 marzo 2016.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".