La particolare tenuità del fatto è stata ricompresa tra le cause che escludono la punibilità a seguito dell’intervento normativo di cui al Decreto legislativo n. 28/2015, in vigore dal 2 aprile 2015.
Ai sensi del nuovo articolo 131-bis del Codice penale - appunto introdotto con il citato Decreto - l’esclusione della punibilità riguarda i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena.
La causa di non punibilità opera nelle ipotesi in cui, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del Codice penale, l'offesa sia di particolare tenuità e il comportamento risulti non abituale.
A quasi un anno dalla sua introduzione, la giurisprudenza di legittimità ha contribuito a fornire una prima lettura per quel che concerne il perimetro applicativo del nuovo istituto.
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