La contemporanea sussistenza di due ipotesi di bancarotta, distrattiva e documentale, non rende inapplicabile, di per sé, la richiesta della circostanza attenuante della particolare tenuità dei fatti di cui all’articolo 219, comma terzo, della Legge fallimentare.
E’ quanto sottolineato dalla Corte di cassazione annullando una statuizione di merito limitatamente al trattamento sanzionatorio applicato ad un imputato per bancarotta, con riferimento al quale era stata negata la concessione della attenuante sopra citata.
Secondo la Suprema corte, la pluralità di condotte di bancarotta va considerata, di per sé, come fattispecie aggravata, bilanciabile, dunque, con eventuali circostanze di segno contrario, compresa l’attenuante della particolare tenuità dei fatti.
E’ ben possibile, difatti – continua la Quinta sezione penale di Cassazione nel testo della sentenza n. 36816 depositata il 5 settembre 2016 – che a fronte di plurimi comportamenti di rilievo penale, ciascuno produttivo di una modesta lesione del bene giuridico tutelato, l’organo giudicante ritenga le due circostanze, aggravante e attenuante, equivalenti, o giunga a considerare prevalente quella favorevole.
Nella vicenda in esame sono state dunque annullate, con rinvio, le determinazioni della Corte di merito sul trattamento sanzionatorio applicato nei confronti dell’imputato, ritenuto responsabile per reati di bancarotta correlati alla gestione di una Srl, dichiarata fallita, e della quale lo stesso era stato legale rappresentante e presidente del Cda.
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