Tenuità del fatto come causa di non punibilità, via definitivo dal Cdm

Pubblicato il 13 marzo 2015 Nella seduta del 12 marzo 2015, il Consiglio dei ministri ha approvato, tra le altre misure, il testo del Decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, attuativo della Legge delega n. 67/2014 sulle pene detentive non carcerarie.

La particolare tenuità del fatto, dunque, diventa causa di esclusione della punibilità per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena.

Offesa di particolare tenuità e comportamento non abituale

La non punibilità, in particolare, verrebbe in rilievo in presenza di offesa di particolare tenuità, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, e quando, inoltre, il comportamento risulti non abituale.

Su questo ultimo aspetto, per escludere che un comportamento sia abituale, è previsto che l'autore non deve essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza, né aver commesso altri reati della stessa indole.

In ogni caso, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando l'autore abbia agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, o abbia adoperato sevizie o profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, ovvero quando la condotta abbia cagionato o da essa siano derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Nel valutare il fatto, il giudice dovrà anche tenere in considerazione le istanze della persona offesa e dello stesso indagato o imputato, le cui contrapposte ragioni devono emergere nella dialettica procedimentale, tanto in fase di contraddittorio sulla eventuale richiesta di archiviazione quanto nella fase dibattimentale.

Si resta, ora, in attesa della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.
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