Tenuità del fatto come causa di non punibilità, via definitivo dal Cdm
Pubblicato il 13 marzo 2015
Nella seduta del 12 marzo 2015, il Consiglio dei ministri ha approvato, tra le altre misure, il testo del
Decreto legislativo recante disposizioni in materia di
non punibilità per particolare tenuità del fatto, attuativo della Legge delega n.
67/2014 sulle pene detentive non carcerarie.
La particolare tenuità del fatto, dunque, diventa
causa di esclusione della punibilità per i
reati per i quali è prevista la
pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero
la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena.
Offesa di particolare tenuità e comportamento non abituale
La non punibilità, in particolare, verrebbe in rilievo in presenza di
offesa di particolare tenuità, per le
modalità della condotta e per l'
esiguità del danno o del pericolo, e quando, inoltre, il
comportamento risulti non abituale.
Su questo ultimo aspetto, per escludere che un
comportamento sia
abituale, è previsto che l'autore non deve essere un
delinquente abituale, professionale o per tendenza, né aver commesso altri
reati della stessa indole.
In ogni caso, l'
offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando l'autore abbia
agito per motivi abietti o futili, o
con crudeltà, o abbia adoperato
sevizie o profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, ovvero quando la condotta abbia cagionato o da essa siano derivate, quali
conseguenze non volute, la
morte o le
lesioni gravissime di una persona.
Nel valutare il fatto, il giudice dovrà anche tenere in considerazione le istanze della persona offesa e dello stesso indagato o imputato, le cui contrapposte ragioni devono emergere nella dialettica procedimentale, tanto in fase di contraddittorio sulla eventuale richiesta di archiviazione quanto nella fase dibattimentale.
Si resta, ora, in attesa della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.