L'istituto della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c..p. non risulta incompatibile con gli illeciti penali per i quali il legislatore abbia utilizzato la c.d. tecnica della "soglia".
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con sentenza n. 44132 depositata il 2 novembre 2015, ritenendo per l'appunto applicabile l'istituto della particolare tenuità del fatto al reato (nella fattispecie contestato) di guida in stato di ebbrezza alcoolica ex art. 186 comma 2 Codice della strada.
La Corte Suprema ha infatti precisato che, anche qualora il legislatore abbia utilizzato la tecnica della soglia per selezionare classi di ipotesi che, in quanto maggiormente offensive, meritino il dispiegarsi delle sanzioni penalistiche, vi è in ogni caso la necessità di verificare se la manifestazione reale e concreta dell'illecito contestato non presenti – rispetto alla cornice astratta – un ridottissimo grado di offensività.
Ciò porta a concludere che la previsione di soglie – quale che ne sia la funzione all'interno della fattispecie tipica – non è incompatibile con il giudizio di particolare tenuità del fatto, poichè la soglia svolge le proprie funzioni sul piano della selezione categoriale, mentre la particolare tenuità, conduce invece ad un vaglio della dimensione effettuale, secondo il paradigma della sussidiarietà in concreto.
Ed in tal senso, la distinzione pare ancora più evidente qualora la soglia - come nella fattispecie contestata - descriva il confine non già tra lecito ed illecito, ma tra illecito amministrativo e penale.
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