Il 30 giugno 2022 scadrà l’autorizzazione concessa dalla Commissione europea per la fruizione dei benefici contributivi nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia durante l’emergenza da Covid-19, c.d. Temporary Framework. Per quanto concerne le disposizioni legislative nazionali inerenti i rapporti di lavoro subordinato, la predetta scadenza coinvolgerà la fruizione delle seguenti agevolazioni contributive:
I predetti sgravi contributivi, tra i più gettonati dell’ultimo biennio in corso, rischiano – in attesa di ulteriori autorizzazioni da parte dell’Europa – di rimanere inapplicabili successivamente al 30 giugno 2022.
Ai sensi dell’art. 1, commi da 10 a 15, della Legge di Bilancio 2021, i datori di lavoro del settore privato – ad esclusione delle sole imprese del settore finanziario – possono fruire di un esonero contributivo pari al 100% della quota a carico dei datori di lavoro, nel limite di importo massimo pari ad euro 6.000 su base annua, per le assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto il 36° anno di età e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
Il predetto incentivo – oggetto della Circolare INPS 12 aprile 2021, n. 56 – ha, generalmente, una durata di trentasei mesi, estesi a quarantotto mesi per le imprese che effettuino assunzioni e/o trasformazioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna.
Come anticipato in premessa, la misura – pur essendo stata prevista per il biennio 2021-2022 dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 – è stata concessa nell’ambito del c.d. Temporary Framework e nei limiti e condizioni previste dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020.
Il periodo di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’Economia nell’attuale emergenza del Covid-19, prorogato ad opera della decisione della Commissione Europea C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2022, terminerà il 30 giugno 2022.
Relativamente all’esonero under 36, la predetta scadenza del 30 giugno 2022, assume rilevanza sia con riferimento alla misura dell’esonero, alla durata dello stesso, che ai requisiti anagrafici del lavoratore da assumere o trasformare.
In particolare, si evidenzia che il comma 10, art. 1, della Legge di Bilancio 2021, modificava ed innalzava i limiti di fruizione del c.d. esonero strutturale per l’occupazione giovanile stabile previsto dai commi da 100 a 105 e 107, art. 1, legge 27 dicembre 2017, n. 205, sicché, scaduto il periodo autorizzatorio di cui sopra, ritornerà la vigenza della disciplina contenuta nella Legge di Bilancio 2018.
In tal senso, per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate sino al 30 giugno 2022, i datori di lavoro potranno continuare a godere delle misure previste dalla citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, mentre per i medesimi eventi intercorsi dal 1° luglio 2022, potranno applicarsi le regole della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
La prima sostanziale differenza è individuabile nella misura complessiva dell’esonero connesso: fino al 30 giugno 2022, lo sgravio è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico azienda, nel limite di importo massimo pari a 6.000 euro su base annua, per un periodo di 36 ovvero 48 mesi per i territori del Mezzogiorno; dal 1° luglio 2022, lo sgravio è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico azienda, nel limite di importo massimo pari ad euro 3.000 su base annua, per un periodo di 36 mesi.
A seguire, l’esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2021 è rivolto ai soggetti che non abbiano compiuto il 36° anno di età, quello della Legge di Bilancio 2018, invece, fermo restando il requisito della “prima” assunzione a tempo indeterminato, prevede che il lavoratore, alla data dell’evento incentivato, non abbia compiuto il 30° anno di età.
Le sostanziali differenze possono, dunque, essere sintetizzate nella seguente tabella:
Caratteristiche |
Esonero Under 36 L. n. 178/2020 fino al 30 giugno 2022 |
Esonero “GECO” L. n. 205/2017 dal 1° luglio 2022 |
Requisiti del lavoratore |
Non aver compiuto il 36° anno di età alla data dell’evento agevolato e non essere mai stato assunto, nell’intera vita lavorativa con contratto a tempo indeterminato |
Non aver compiuto il 30° anno di età alla data dell’evento agevolato e non essere mai stato assunto, nell’intera vita lavorativa con contratto a tempo indeterminato |
Oggetto dell’esonero |
100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro |
50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro |
Importo massimo |
6.000 euro su base annua da riproporzionare ed applicare su base mensile |
3.000 euro su base annua da riproporzionare ed applicare su base mensile |
Durata dell’esonero |
36 mesi, estesi a 48 per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna |
36 mesi |
Cumulabilità |
Non prevista |
Non prevista |
Limiti particolari (oltre regole in materia di principi generali per la fruizione delle agevolazioni contributive) |
Non aver effettuato nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata ovvero per i nove mesi successivi il predetto evento, licenziamenti individuali per g.m.o. ovvero licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica e nella stessa U.P. |
Non aver effettuato nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata ovvero per i sei mesi successivi il predetto evento, licenziamenti individuali per g.m.o. ovvero licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica e nella stessa U.P. |
Come per l’esonero Under 36, la scadenza del Temporary Framework cambierà le regole per la fruizione di riduzioni contributive connesse alle nuove assunzioni o trasformazioni di donne lavoratrici avvenute successivamente al 30 giugno 2022.
I commi 16 e ss., art. 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178, hanno raddoppiato l’incentivo previsto dalla Legge Fornero e dedicato all’assunzione di lavoratrici, prevedendo uno sgravio fino al 100% dei contributi previdenziali agevolabili nel limite massimo di euro 6.000 annui.
Anche in tal caso, per i nuovi eventi decorrenti dal 1° luglio 2022 tornerà ad applicarsi quanto previsto dall’art. 4, commi da 8 a 11, legge 28 giugno 2012, n. 92.
Rimane inteso che per le assunzioni e/o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate sino al 30 giugno 2022 potrà continuare ad utilizzarsi la misura intera prevista dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Caratteristiche |
Esonero Donne 2021-2022 L. n. 178/2020 fino al 30 giugno 2022 |
Riduzione L. n. 92/2012 dal 1° luglio 2022 |
Requisiti delle lavoratrici |
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Oggetto dell’esonero |
100% dei contributi previdenziali a carico azienda |
Riduzione del 50% dei contributi previdenziali (INPS) ed assicurativi (INAIL) a carico del datore di lavoro |
Importo massimo |
6.000 euro su base annua |
Nessun massimale |
Durata dell’esonero |
fino al 18° mese di assunzione decorrente dalla data di assunzione, nel caso di trasformazioni a tempo indeterminato. |
fino al 18° mese di assunzione decorrente dalla data di assunzione, nel caso di trasformazioni a tempo indeterminato. |
Cumulabilità |
Cumulabile con altri esoneri o riduzioni nei limiti della contribuzione datoriale astrattamente dovuta |
Cumulabile con altri esoneri o riduzioni nei limiti della contribuzione datoriale astrattamente dovuta |
Limiti particolari (oltre regole in materia di principi generali per la fruizione delle agevolazioni contributive) |
Realizzazione del c.d. incremento occupazionale netto del numero dei lavoratori rilevato per ciascun mese rispetto ai dodici mesi precedenti |
Realizzazione del c.d. incremento occupazionale netto del numero dei lavoratori rilevato per ciascun mese rispetto ai dodici mesi precedenti |
Diversamente dalle due ipotesi precedenti, lo sgravio previsto dai commi da 161 a 168 della manovra finanziaria 2021 per le regioni del Mezzogiorno ed avente ampia prospettiva fino al 2029 con annesso progressivo décalage della misura a partire dal 2026, non è legato ad alcun evento agevolabile. In tal senso, dunque, a decorrere dalla mensilità di competenza luglio 2022, in mancanza di ulteriore autorizzazione da parte della Commissione europea, non potrà trovare applicazione la c.d. Decontribuzione Sud.
Si rammenta che la misura, sinora molto apprezzata per l’ampia applicazione ad ogni tipologia contrattuale e per la non vigenza degli stringenti limiti di cui all’art. 31, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è pari al:
In mancanza di ulteriori misure autorizzative, tale esonero dovrà essere sospeso dai datori di lavoro a decorrere dalla predetta mensilità di competenza luglio 2022, ferma restando la possibilità – successiva alla decisione della Commissione europea – di recuperare le mensilità pregresse.
Gli sgravi contributivi in trattazione sono stati concessi ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, nell’ambito del c.d. Temporary Framework fino al 31 dicembre 2020.
Successivamente:
Le predette misure sono state, nuovamente, prorogate fino al 30 giugno 2022 ad opera della decisione C(2022) 171 final della Commissione europea.
Pertanto, così come chiarito anche dall’Istituto previdenziale nel messaggio 26 gennaio 2022, n. 403, i benefici in trattazione trovano applicazione – attualmente – con riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificano fino al 30 giugno 2022, nonché per la decontribuzione sud (…) fino al mese di competenza giugno 2022.
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