Tempi stretti per le cartelle pazze

Pubblicato il 26 settembre 2012 Sono 220 i giorni entro i quali il contribuente dovrà ricevere risposte sulla cartella pazza ricevuta; trascorso tale termine la cartella è annullata. Questo quanto previsto dal disegno di legge n. 1551, adottato dalla Commissione Finanze del Senato nella seduta del 25 settembre 2012.

Nell'unico articolo che lo compone, il testo prevede il seguente iter dal momento della notifica della cartella:

- novanta giorni per il contribuente per la presentazione al concessionario per la riscossione di una dichiarazione con cui si chiede l'annullamento della cartella secondo le motivazioni previste dal comma 2 del ddl;
- dieci giorni per il concessionario, dalla presentazione della dichiarazione, per inviare la dichiarazione all'ente creditore, per avere conferma delle ragioni del debitore;
- sessanta giorni per l'ente creditore, che dovrà comunicare al contribuente la correttezza o l'inidoneità della documentazione presentata, comunicando contemporaneamente al concessionario della riscossione la sospensione o la ripresa dell'attività di recupero.

“Trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario le partite di cui al comma 1 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli”.

Le nuove disposizioni saranno retroattive e si applicheranno anche alle dichiarazioni già presentate al concessionario della riscossione. La produzione di documentazione falsa sarà punita, ferma restando la responsabilità penale, con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.

Ancora in discussione la revisione della tutela delle ganasce fiscali sotto i 2mila euro, introdotte dal decreto legge n. 70/2011.
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