In conformità alla direttiva comunitaria n. 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, l’art. 130 comma 3 bis D.Lgs 196/2003 (codice privacy) - che consente, in deroga al principio del consenso espresso previsto dall’art. 129 comma 2, il trattamento dei dati personali mediante l’impiego del telefono per le comunicazioni di natura commerciale nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione mediante iscrizione della propria numerazione nel registro pubblico delle opposizioni (c.d. opt – out) - non trova applicazione nel caso in cui l’autore del trattamento abbia inviato telefonate senza operatore (c.d. telefonate mute o con contatto abbattuto) né in quello in cui l’utenza chiamata non risulti inserita in uno degli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico di cui all'art. 129 comma 1 codice privacy (come ad esempio avviene per i telefoni cellulari).
E’ pertanto escluso che si possa contattare un utente tramite cellulare, a fini commerciali, senza il suo consenso.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 2196 depositata il 4 febbraio 2016, respingendo il ricorso di una s.p.a., avverso la quale il Garante privacy aveva avviato dei controlli ispettivi per aver messo in campo delle attività teleselling consistenti nel far partire in automatico una serie chiamate “mute” nel confronti delle utenze.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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