I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate nell’edizione di Telefisco (organizzato dal Sole 24 Ore) dedicata al Superbonus 110%, verranno messi nero su bianco in un documento di prassi.
Dalle risposte sono arrivate precisazioni dirimenti.
L’Agenzia conferma che non è richiesta la terzietà tra chi progetta o dirige i lavori e chi assevera sia per quanto riguarda la parte strutturale che per la parte energetica: sia l'articolo 119 del decreto Rilancio che i decreti attuativi non prevedono specifiche limitazioni in tal senso.
Sul rilascio delle asseverazioni, l’Agenzia chiarisce che, costituendo una delle condizioni alle quali è subordinata la fruizione del beneficio, il rilascio della stessa da parte di un soggetto non abilitato a farlo non consente di accedere al Superbonus 110%.
Nel rispondere alla questione, l’Agenzia ricorda che (comma 13 dell’articolo 119 del decreto Rilancio e articolo 1, comma 3, lettera h) del decreto interministeriale 6 agosto 2020):
I crediti di imposta derivanti dal sismabonus e dagli altri bonus casa, ammessi a fruire di questa possibilità, potranno essere ceduti a qualunque soggetto senza che operino distinzioni o requisiti specifici, dunque anche ai familiari.
Il contribuente che non dichiara un reddito imponibile - non paga l'Irpef - ha diritto al Superbonus 110% sugli interventi per il risparmio energetico ed antisismici: può fruirne attraverso lo sconto fattura o la cessione del credito.
L’Agenzia ammette che necessita di un chiarimento ufficiale la questione dell’uso promiscuo di immobili del professionista, come abitazione ed ufficio.
Ma ritiene che se gli interventi ai fini del Superbonus 110% sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante debba essere ridotta al 50%.
Tuttavia ci sono delle questioni da risolvere, come ad esempio: la circolare 24/E, esclude dalla detrazione del 110% “le spese sostenute per interventi su immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di impresa, arti e professioni”, richiamando, quindi, la destinazione senza specificare se essa debba essere esclusiva o anche promiscua.
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