Nel corso della videoconferenza Telefisco 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di presentazione della dichiarazione IVA in caso di apertura di una procedura di concordato preventivo.
E’ stato confermato che la dichiarazione IVA deve essere presentata in modo unitario, includendo sia le operazioni effettuate prima della data del decreto di ammissione al concordato, sia quelle successive. Questa indicazione è in linea con le istruzioni del modello IVA 2025, approvate con il provvedimento n. 9491/2025.
La soluzione adottata dall'Agenzia delle Entrate è coerente con quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, del DPR n. 322/98, che distingue tra le operazioni registrate anteriormente e posteriormente alla dichiarazione di avvio della procedura solo nei casi di fallimento (ora liquidazione giudiziale) o di liquidazione coatta amministrativa. In tali situazioni, la norma stabilisce che la dichiarazione IVA sia presentata dai curatori o dai commissari liquidatori. Tuttavia, tale distinzione non è prevista in caso di ammissione al concordato preventivo, rendendo quindi necessaria una dichiarazione IVA unitaria per l'intero anno fiscale.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardanti i termini di invio dell'esterometro, ovvero la comunicazione delle operazioni transfrontaliere, nel caso di acquisti di beni o servizi da soggetti passivi unionali. È stato specificato che, a differenza della normativa precedente, per le operazioni passive con soggetti stabiliti in un altro Stato UE, la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA non può più essere considerata come data di “ricevimento del documento”. La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.
Infine, è stato ribadito che non sono cambiate le modalità con cui il cedente deve fornire la prova dell'invio all'estero dei beni oggetto di cessione intracomunitaria. È ancora possibile avvalersi dei mezzi di prova individuati dalla precedente prassi dell'Agenzia, come indicato nella risposta a interpello n. 100/2019.
Di seguito, una sintesi dei principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in merito al concordato preventivo biennale (CPB) durante la videoconferenza con la stampa del 5 febbraio 2025.
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