Telefisco 2020. Chiarimenti Entrate sugli ex forfetari

Pubblicato il 03 febbraio 2020

Tra i quesiti chiariti dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2020 anche quello sull'entrata in vigore della stretta al regime forfetario introdotta dalla Legge di Bilancio 2020.

Le risposte dell’Agenzia alla stampa specializzata sull’uscita di alcune categorie di contribuenti dal regime forfetario non sono, però, state chiarissime: il nodo sull'applicazione immediata o meno delle novità introdotte resta, anche se prevale l’auspicio che anche in questo caso si applichi il termine di 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2020, in base a quanto previsto dallo Statuto del contribuente (articolo 3, Legge 212/2000).

Telefisco 2020, chi sono gli ex forfetari

Si dovrebbe trattare di alcune centinaia di migliaia di contribuenti, nello specifico persone fisiche che esercitano attività di impresa o arti e professioni, che dal 2020 devono abbandonare il regime forfetario in seguito alle nuove cause di esclusione.

Le nuove esclusioni riguardano tutti coloro che, pur essendo titolari di partita Iva, hanno percepito lo scorso anno redditi di lavoro dipendente o pensione di ammontare superiore a 30mila euro e sostenuto spese per il personale dipendente superiore a 20mila euro.

Tali cause ostative dovrebbero essere operative da subito; pertanto, gli ex forfetari dovranno organizzarsi per effettuare correttamente i diversi adempimenti fiscali.

Messa da parte la speranza del rinvio al 2021 delle nuove cause di esclusione, quindi, nel corso del Convegno si sono poste domande su quali passaggi seguire e in quale tempo.

Ex forfetari. Iva immediata sulle cessioni di beni e servizi

Il primo chiarimento reso dall’Amministrazione finanziaria è che detti contribuenti usciti dal regime di favore devono applicare subito l'Iva sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, avvertendo i propri clienti che finora non erano abituati a pagarla.

Nel caso fossero in atto già rapporti preesistenti e i compensi fossero già stati pattuiti, questi devono essere maggiorati dell’Imposta.

Se la fattura relativa alla prestazione di servizio o la cessione del bene è stata emessa nel 2019 senza Iva, con pagamento nel 2020, non occorre aggiungere o scorporare l’Imposta, in quanto l’operazione si intende effettuata nel 2019.

Ex forfetari con codice univoco

Per poter effettuare la fatturazione elettronica con Iva, gli ex forfetari devono dotarsi di un codice univoco; ne sono esclusi solo i medici.

E’ opportuno, poi, che trasmettano all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la procura eventualmente rilasciata a favore di un intermediario per i servizi telematici offerti dall’Agenzia stessa, come la consultazione, la conservazione delle fatture elettroniche ecc...

Inoltre, devono impostare la contabilità Iva, attraverso l’istituzione del registro delle fatture emesse e degli acquisti per la registrazione delle relative fatture, ed effettuare le liquidazioni periodiche dell’Iva: la prima mensile entro il 16 febbraio oppure optare per la liquidazione trimestrale, entro il 16 maggio, se il volume di affari risulta non superiore ai limiti previsti dall'articolo 7 del Dpr 542/99.

Sono tenuti anche a trasmettere trimestralmente lo spesometro, nel caso in cui effettuino operazioni con l'estero diverse da quelle risultanti dalle bollette doganali.

Infine, dal 2020 l'ex forfetario dovrà subire la ritenuta d'acconto sui compensi professionali o per le intermediazioni e analogamente applicare la ritenuta nel caso sia lui ad erogare i suddetti compensi.

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