In occasione di Telefisco 2019, il Mef ha fornito alcuni chiarimenti per quanto concerne le novità introdotte, in materia di processo tributario telematico (Ptt), dal DL fiscale n. 119/2018.
Si tratta, in particolare, della misura in tema di attestazione di conformità, contenuta nel nuovo articolo 25-bis del Dlgs 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario).
Detta previsione riconosce in capo al difensore e al dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo per la riscossione degli Enti locali, il potere di certificazione della conformità degli atti, ovvero di attestare la conformità delle copie degli atti e dei documenti in loro possesso in originale o in copia conforme ovvero estratti dal fascicolo processuale telematico.
Questo, per consentire il deposito e la notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme.
Al ministero dell'Economia, Direzione Giustizia tributaria, è stato chiesto, in detto contesto, se la facoltà di attestare la conformità all’originale spetti anche al difensore del contribuente e in esenzione da imposta.
Sul punto, i rappresentanti del Mef, dopo aver ricordato che si tratta di un potere mutuato dalla disciplina dei processi telematici civile e amministrativo, attribuito ai difensori di tutte le parti processuali, hanno confermato che la nuova disposizione sul Ptt “non può che riferirsi anche ai difensori del contribuente”, posto che gli uffici tributari, difesi dai propri dipendenti o da un professionista, fruivano già dell’esenzione dal pagamento di tali diritti (articolo 263 del Testo unico sulle spese di giustizia).
L'altro quesito sottoposto al ministero, è riferito alla compensazione delle spese di lite e, in particolare, al tema del rimborso del contributo unificato.
E' stato, in particolare, chiesto di chiarire se, nei casi in cui il giudice tributario disponga la compensazione delle spese di lite a seguito dell'accoglimento del ricorso e/o dell’appello del contribuente, spetti o meno all’ente impositore riconoscere e liquidare al contribuente la metà del contributo unificato sostenuto per introdurre il giudizio.
Orbene, secondo il dicastero dell'Economia, nel rito tributario, la restituzione del contributo unificato a carico di una parte processuale avviene solo nel caso di condanna alle spese di giudizio dell’altra parte.
Così, se il giudice dispone la compensazione delle spese del giudizio, ivi compreso il contributo unificato, quest’ultimo resta interamente a carico della parte che lo ha sostenuto.
Il Mef, sul punto, ha ricordato l'esistenza di una specifica disciplina per il processo tributario, per la quale non possono trovare applicazione, nemmeno in via analogica, le specifiche disposizioni previste con riferimento ai processi civile e amministrativo.
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