Nel corso dell’annuale appuntamento con la stampa specializzata di fine gennaio, numerosi sono stati i chiarimenti che gli esperti dell’Amministrazione Finanziaria e anche la Guardia di Finanza hanno fornito con riferimento alle novità fiscali del momento.
Gli argomenti trattati sono stati vari e hanno riguardato la c.d. “pace fiscale”, la quale come noto prevede diverse misure agevolate per rottamare le cartelle; ad esempio è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate che, ai fini della definizione delle liti pendenti, per poter beneficiare del pagamento del 90% del valore della controversia, è necessario verificare la data di costituzione in giudizio del ricorrente, la quale deve essere precedente all’entrata in vigore del D.L. 119/2018 (24 ottobre 2018).
Molti quesiti sono stati dedicati alla fatturazione elettronica e al regime forfettario. Con riferimento alla fatturazione elettronica è stato ricordato che, dal 1° gennaio 2019, la cessione di carburante deve essere sempre documentata dalla fattura elettronica, anche se il pagamento avviene con strumenti tracciabili, rendendosi sempre necessario conservare le ricevute di pagamento.
Per le fatture elettroniche non è richiesta l’indicazione della targa del veicolo ai fini Iva, tuttavia, ove utile ai fini di altre imposte, la targa potrà essere comunque indicata nel campo “Altri Dati Gestionali”. Anche per gli acquisti di carburante effettuati nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2018, se la cessione è avvenuta senza emissione della fattura con indicazione della targa e non è stata compilata la scheda carburante, il costo è comunque deducibile e l’Iva è detraibile se il pagamento è avvenuto con gli strumenti tracciabili previsti. Un chiarimento importante riguarda l’emissione della fattura accompagnatoria la quale può essere soltanto elettronica, ma il contribuente può ricorrere alla fatturazione differita e far accompagnare, dunque, i beni dal documento di trasporto o da altro documento idoneo. Analizziamo di seguito alcune risposte fornite dagli esperti del fisco.
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