Durante Telefisco 2018 l'Agenzia delle Entrate ha fornito risposte ai quesiti sul terzo settore.
Il Codice del Terzo settore prevede un periodo transitorio che va dal 1° gennaio 2018 all'operatività del Registro unico nazionale (Run).
Le regole del Codice del Terzo settore sui requisiti sostanziali per acquisire la qualifica di Ets si applicano dal 3 agosto 2017 - entrata in vigore del nuovo Codice - con differenze tra gli enti già costituiti e quelli di nuova costituzione.
In vista dell’iscrizione al Run, avranno tempo fino al 31 gennaio 2019 - 18 mesi - per modificare i propri statuti ed adeguarsi alle nuove disposizioni, subordinando l’efficacia delle modifiche alla decorrenza del termine di cui all’articolo 104, comma 2 del Codice (operatività dei Run).
L’assunzione della denominazione Ets sarà sospensivamente condizionata all’iscrizione nel Run.
Nel periodo transitorio è possibile costituire nuove Onlus, con requisiti in base alla vecchia disciplina del Dlgs 460/1997 e iscrizione nella relativa anagrafe. Lo statuto, invece, deve già prevedere le modifiche per la qualifica di Ets, con efficacia subordinata alla decorrenza dell'operatività dei Run.
L’efficacia delle modifiche all’articolo 148, comma 3, del Tuir, sulla decommercializzazione ai fini Ires delle attività rese da alcune tipologie di enti non commerciali associativi nei confronti dei propri iscritti, associati, partecipanti ed altri soggetti specificamente indicati, verso il pagamento di corrispettivi specifici, opererà dal Run.
Il nuovo Codice prevede la disapplicazione dell'agevolazione della decommercializzazione per: associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona; l'agevolazione resta solo per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose e sportive dilettantistiche.
L’Agenzia sul punto, durante l'evento Telefisco 2018, spiega che il termine di decorrenza della modifica coincide con l'operatività del Run: fino a quel momento i predetti enti continueranno a beneficiare della decommercializzazione.
Nella fase transitoria, l’agevolazione si applica alle Onlus, Odv e Aps iscritte nei relativi registri speciali; mentre, a regime, l’esenzione sarà allargata a tutti gli Ets, comprese le cooperative sociali, tranne che alle imprese sociali costituite in altre forme societarie.
Le cooperative sociali possono già fruire, in quanto onlus di diritto, delle agevolazioni fiscali introdotte dal Codice del terzo settore, continuando anche dopo quando saranno Ets. Si tratta delle agevolazioni: social bonus, detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali, vantaggi in materia di imposte indirette.
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