Telefisco 2014. Tutte le risposte in una circolare esplicativa

Pubblicato il 15 maggio 2014 Riportate in una copiosa circolare le principali questioni interpretative sollevate dalla stampa specializzata e affrontate dall’Agenzia delle Entrate.

Si tratta della circolare n. 10/E del 14 maggio 2014 nella quale, rispondendo ai principali quesiti posti durante Telefisco 2014 del 30 gennaio, l’Agenzia analizza aspetti diversi della materia tributaria, spaziando: dall’accertamento alla mediazione tributaria con eventuale contenzioso, dal redditometro ai chiarimenti in materia di detrazioni e deduzioni, dai redditi d’impresa alla deduzione dell’Imu, fino alla questione delle società di comodo e delle rivalutazioni.

Società di comodo

Le società che non superano il test di operatività, in quanto di comodo, ai sensi dell’articolo 30 della L. 724/1994, o perché in perdita sistemica (Dl 138/2011) subiscono, tra le altre penalizzazioni, anche quella legata all’Iva. È, infatti, loro vietato chiedere a rimborso l’eccedenza del credito Iva maturato alla fine del periodo d’imposta, tantomeno esso può essere utilizzato in compensazione con altri tributi e contributi nè può essere ceduto a terzi. Ciò anche se la società si adegua al reddito minimo previsto per l’anno in cui risulta essere non operativa.

Oneri deducibili e Imu

Relativamente agli oneri deducibili dal reddito d’impresa, viene chiarita la questione della deducibilità dell’Imu sui beni strumentali, che per l’anno 2013 era deducibile per il 30%, a condizione che l’imposta fosse stata pagata nell’anno e che fosse anche di competenza dello stesso esercizio. Ora viene precisato che:

- non è ammessa la deducibilità dell’Imu relativa agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio di arte o professione o all’impresa commerciale e all’uso personale del contribuente;
- la deduciblità dell’Imu dal reddito di impresa e di lavoro autonomo avviene per cassa ai sensi dell’articolo 99 del Tuir. Ciò è consentito dall’anno 2013. Pertanto, nel caso di un’eventuale Imu 2012 versata tardivamente nel 2013 essa non è deducibile, trattandosi di un costo di competenza del 2012 (consulta anche l’articolo di Edicola: “Telefisco 2014 sulla deducibilità dell'Imu dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo”).

Redditometro

Ben cinque sono le risposte sull’argomento fornire nella circolare 10/E, due delle quali fornite di seguito.

La mancata presentazione del contribuente al primo invito per fornire dati e notizie rilevanti per l’accertamento da redditometro rappresenta un comportamento sanzionabile. È infatti applicabile la sanzione di 258 euro (Dlgs 471/1997), anche se poi si specifica che nel successivo incontro previsto tra Fisco e contribuente, quest’ultimo può presentare gli elementi giustificativi non forniti nella prima fase di confronto.

Secondo i contenuti del parere del Garante, si ribadisce che le spese medie Istat sono legittimamente utilizzabili per il calcolo delle spese connesse ad elementi certi (come per le spese di manutenzione ordinaria degli immobili, acqua e condominio, parametrate ai metri quadri della casa, e delle spese relative all’utilizzo di veicoli, parametrate ai kw di potenza).
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