Tax credit beni strumentali nuovi, chiarimenti in caso di investimento complesso

Pubblicato il 22 giugno 2022

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 336 del 21 giugno 2022, ha fornito chiarimenti in materia di credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nel caso di un investimento complesso.

Nello specifico, si è analizzato il momento di effettuazione dell’investimento ai fini della spettanza dell’iperammortamento oppure del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

Investimento complesso, il caso

L’istanza è stata sollevata da una società che, tra le altre cose, produce film monostrato e multistrato in materiale polimerico, e che alla fine del 2018, assume la decisione di dotarsi di un nuovo impianto di coestrusione per la produzione di foglia multistrato.

La realizzazione dell'impianto avviene, in relazione ai componenti dell'Impianto acquistati in leasing dopo il 1° gennaio 2020 (la dichiarazione di esito positivo del collaudo è del 10 agosto 2020 con pagamento di un acconto entro la data del 31 dicembre 2019), mentre per quanto riguarda i componenti dell'Impianto acquistati dagli altri fornitori, la società ha effettuato l'investimento (ex art. 109 TUIR) e pagato il prezzo di tutti i beni dopo il 1° gennaio 2020.

Pertanto, si rivolge all’Amministrazione finanziaria per sapere se per l'acquisto dell'impianto di estrusione per la produzione di foglia multistrato, potrà - sussistendo ovviamente anche gli altri requisiti di legge - beneficiare della misura introdotta dall'articolo 1, commi 185 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.

Disciplina dell’iperammortamento

Nella risposta n. 336/2022, l’Agenzia delle Entrate ricorda che è stato l'articolo 1, commi 9 e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ad introdurre la disciplina del c.d. "iperammortamento", che prevede, ai fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, la possibilità - per i soli titolari di reddito d'impresa - di maggiorare il costo di acquisizione per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 sia stata effettuata la c.d. "prenotazione" dell'investimento, ossia il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

L’iper ammortamento applicabile ai beni ad elevatissima tecnologia ed interconnessi tra loro, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale in chiave "Industria 4.0", è stato prorogato dalla Legge di bilancio 2018 e da quella per il 2019.

Quest’ultima legge, oltre ad aver prorogato la disciplina dell'iper ammortamento agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l'investimento sia stato prenotato con ordine e acconto minimo, ha anche rimodulato la misura della percentuale di maggiorazione in base a determinati "scaglioni".

Successivamente, con la Legge di bilancio 2020 è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l'introduzione di un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi; mentre con la Legge di bilancio 2021 è stato previsto un rafforzamento della misura relativa al predetto credito d'imposta, prevedendo, in particolare, la concessione di un credito d'imposta alle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuino investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato.

Iper ammortamento in base ai momenti di "effettuazione" dell'investimento

Circa la spettanza e la fruizione dell’agevolazione, si richiama la circolare n. 4/E del 2017, che ha chiarito che la spettanza e la fruizione dell'iperammortamento dipendono dai momenti di "effettuazione" dell'investimento e di entrata in funzione del bene e che solo da quest'ultimo momento è possibile iniziare a godere dell'iper ammortamento, a condizione che nello stesso periodo d'imposta avvenga anche l'interconnessione del bene. Se, invece, l'interconnessione è effettuata in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell'iperammortamento potrà iniziare solo da tale successivo periodo.

Riguardo al “momento di effettuazione dell'investimento”, rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione, la stessa circolare chiarisce che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia riconosce che l’impianto descritto rappresenta un investimento complesso, costituito da un insieme di beni, consegnati in tempi differenti da diversi fornitori terzi. Si è in presenza, più precisamente, di una serie di atti di investimento realizzati per mezzo di diverse e autonome acquisizioni di beni effettuate presso diversi fornitori (principalmente attraverso contratti di compravendita e attraverso un contratto di leasing).

Di conseguenza, nell’ipotesi di investimento complesso, i costi sostenuti dalla società devono essere ripartiti tra i diversi periodi di imposta agevolabili - e assoggettati alla disciplina vigente pro tempore - facendo riferimento all'acquisto di ciascun bene e di ciascun eventuale servizio ad esso correlato (se qualificabile come "onere accessorio"), secondo le regole generali della competenza fiscale previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.

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